indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti
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INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA namento. Favorisce, d’intesa con gli organismi interessati, la collaborazione tra i Centri esistenti allo scopo di migliorare le qualità dei servizi e di una più razionale utilizzazione delle risorse disponibili. 2. I Centri di prima accoglienza hanno lo scopo di assicurare, senza fini di lucro, le seguenti prestazioni: a) fornire informazioni ed assistenza agli immigrati extracomunitari, al fine di agevolare la fruizione dei diritti e l’adempimento dei doveri previsti dalla normativa vigente; b) assistere gli immigrati che si trovino in condizioni di particolare disagio, assicurando il soddisfacimento delle loro necessità fondamentali; c) fornire ogni genere di informazioni ed assistenza tutti agli immigrati, promuovendone iniziative volte a favorire il loro inserimento nella comunità regionale; d) ospitare le attività delle associazioni degli immigrati 3. I Centri di prima accoglienza possono essere ammessi al finanziamento regionale per lo svolgimento delle proprie attività. A tal fine enti locali e organismi pubblici o privati presentano domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, corredata da idonea documentazione attestante l’attività svolta ed i servizi erogati, entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno. 4. I beneficiari delle sovvenzioni di cui al terzo comma sono tenuti a presentare entro il 30 marzo di ogni anno, analitica relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. Art. 18 (Ricerca, documentazione e informazione sull’immigrazione) 1. La Regione avvalendosi in particolare dell’Istituto regionale di ricerche economiche e sociali, promuove e sostiene attività di ricerca, studio e progettazione sui diversi aspetti dell’immigrazione, ivi compresi seminari e convegni, ed incoraggia la raccolta, produzione, conservazione e circolazione della relativa documentazione. 2. La Regione promuove inoltre la diffusione di notizie utili agli immigrati e, più in generale, di una corretta informazione sul fenomeno immigratorio. 3. La Regione stimola e favorisce la partecipazione diretta dei cittadini extracomunitari a tali progetti. Art. 19 (Promozione dell’associazionalismo) 1. La Regione riconosce la rilevanza e sostiene le funzioni socio-culturali svolte 480
senza fine di lucro dalle associazioni che operano a favore dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari in Umbria nonchè dalle associazioni costituite dagli stessi. 2. Possono usufruire di sovvenzioni le associazioni con sede, centrale o periferica, nella regione, che hanno svolto continuativamente, per almeno un anno, attività a favore degli immigrati nel territorio regionale e che siano regolarmente costituite con atto costitutivo o statuto ispirato ai principi di democraticità. 3. Per ottenere sovvenzioni le associazioni presentano apposita domanda con il programma delle iniziative e il preventivo di spesa. 4. Le domande di cui al terzo comma sono inviate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno e corredate da: a) copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione; b) idonea documentazione attestante lo svolgimento continuativo, da almeno un anno di attività a favore degli immigrati; c) dichiarazione attestante il numero degli iscritti. 5. I beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti a presentare entro il 30 marzo di ogni anno, dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ed il rendiconto delle spese effettivamente sostenute. Art. 20 (Norma finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 1990 la spesa di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa, con iscrizione ai seguenti capitoli di nuova istituzione nella parte seconda del bilancio preventivo regionale: A. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’anno 1990 la spesa di lire 110 milioni in termini di competenza e di cassa, con iscrizione ai seguenti capitoli di nuova istituzione nella parte seconda del bilancio preventivo regionale: — lire 40.000.000 al cap. 2715 denominato “Interventi diretti dalla Regione a favore dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi che risiedano o dimorino nel territorio regionale”. Omissis I NTERVENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI 2. All’onere di cui al comma precedente si fa fronte con la disponibilità espressa- 481
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senza f<strong>in</strong>e di lucro dalle associazioni che operano a favore dei cittad<strong>in</strong>i provenienti<br />
da Paesi extracomunitari <strong>in</strong> Umbria nonchè dalle associazioni costituite<br />
dagli stessi.<br />
2. Possono usufruire di sovvenzioni le associazioni con sede, centrale o<br />
periferica, nella regione, che hanno svolto cont<strong>in</strong>uativamente, per almeno un<br />
anno, attività a favore degli immigrati nel territorio regionale e che siano regolarmente<br />
costituite con atto costitutivo o statuto ispirato ai pr<strong>in</strong>cipi di democraticità.<br />
3. Per ottenere sovvenzioni le associazioni presentano apposita domanda<br />
con il programma delle <strong>in</strong>iziative e il preventivo di spesa.<br />
4. Le domande di cui al terzo comma sono <strong>in</strong>viate al Presidente della<br />
Giunta regionale entro il term<strong>in</strong>e perentorio del 15 settembre di ciascun anno e<br />
corredate da:<br />
a) copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione;<br />
b) idonea documentazione attestante lo svolgimento cont<strong>in</strong>uativo, da almeno un<br />
anno di attività a favore degli immigrati;<br />
c) dichiarazione attestante il numero degli iscritti.<br />
5. I beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti a presentare entro il 30 marzo<br />
di ogni anno, dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ed il<br />
rendiconto delle spese effettivamente sostenute.<br />
Art. 20<br />
(Norma f<strong>in</strong>anziaria)<br />
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 1990 la spesa di lire<br />
100 milioni <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di competenza e di cassa, con iscrizione ai seguenti capitoli<br />
di nuova istituzione nella parte seconda del bilancio preventivo regionale:<br />
A. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’anno 1990 la spesa di<br />
lire 110 milioni <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di competenza e di cassa, con iscrizione ai seguenti capitoli<br />
di nuova istituzione nella parte seconda del bilancio preventivo regionale:<br />
— lire 40.000.000 al cap. 2715 denom<strong>in</strong>ato “Interventi diretti dalla Regione a favore<br />
dei cittad<strong>in</strong>i provenienti da Paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e<br />
dei profughi che risiedano o dimor<strong>in</strong>o nel territorio regionale”.<br />
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I NTERVENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI<br />
2. All’onere di cui al comma precedente si fa fronte con la disponibilità espressa-<br />
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