03.06.2013 Views

indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA<br />

Art. 27<br />

Attività di <strong>in</strong>formazione e prevenzione sanitaria<br />

1. Al f<strong>in</strong>e di agevolare un reale accesso ai servizi sanitari di tipo preventivo, curativo<br />

e riabilitativo, con particolare riferimento a quelli relativi alla maternità, ai<br />

m<strong>in</strong>ori e all’<strong>in</strong>tegrità fisica delle donne, la Prov<strong>in</strong>cia, per il tramite dell’azienda<br />

prov<strong>in</strong>ciale per i servizi sanitari e con oneri a carico del servizio sanitario prov<strong>in</strong>ciale,<br />

promuove nei confronti degli stranieri, anche non <strong>in</strong> regola con il permesso<br />

di soggiorno:<br />

a) l'<strong>in</strong>formazione sui diritti all’assistenza sanitaria, sulle strutture erogatrici, nonché<br />

sulle prestazioni fruibili, anche con il supporto dei mediatori culturali previsti<br />

dall’articolo 11, comma 1, lettera g);<br />

b) <strong>in</strong>terventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto a comportamenti a<br />

rischio.<br />

Art. 28<br />

Formazione degli operatori<br />

1. Ai f<strong>in</strong>i di una migliore tutela della salute degli stranieri, la Prov<strong>in</strong>cia promuove<br />

specifiche attività formative per gli operatori sanitari e socio-sanitari, allo scopo<br />

di migliorare la capacità di lettura, <strong>in</strong>terpretazione e comprensione delle differenze<br />

culturali relative ai concetti di salute, malattia e cura.<br />

TITOLO IV<br />

Disposizioni transitorie e f<strong>in</strong>ali<br />

Art. 29<br />

Regolamento di esecuzione<br />

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione di questa legge la Giunta<br />

prov<strong>in</strong>ciale approva il relativo regolamento di esecuzione il quale discipl<strong>in</strong>a, tra<br />

l’altro, le procedure di elezione dei componenti del consiglio di rappresentanza.<br />

Art. 30<br />

Disposizioni transitorie<br />

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, questa legge si applica<br />

dalla data di entrata <strong>in</strong> vigore del suo regolamento di esecuzione.<br />

2. Le domande di agevolazione presentate prima della data di applicazione<br />

462

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!