indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

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03.06.2013 Views

INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA CAPO IV Disposizioni in materia di assistenza sociale Art. 21 Prestazioni socio-assistenziali 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e i loro familiari usufruiscono, in condizioni di parità con i cittadini italiani, dei servizi sociali e delle prestazioni socio-assistenziali previste dalle leggi provinciali. 2. Le provvidenze di assistenza sociale previste dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), come modificata dalla legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sono estese agli stranieri titolari della carta di soggiorno. 3. Le prestazioni socio-assistenziali previste dai commi 1 e 2 sono garantite anche agli stranieri in possesso di speciale permesso di soggiorno previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che partecipano a programmi di assistenza ed integrazione sociale. 4. Nell’ambito di quanto previsto dalla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, e dalla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, la Provincia e gli enti gestori di cui alla medesima legge provinciale n. 14 del 1991, secondo le rispettive competenze, attivano gli interventi per far fronte alle situazioni di marginalità riferite ai minori stranieri in stato di abbandono affidati ai servizi sociali, dagli stranieri dimessi dagli istituti di pena e a coloro che si trovano nelle situazioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Art. 22 Agevolazioni per il rimpatrio 1. Nell’ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale n. 14 del 1991, e secondo criteri e modalità previste dalla Giunta provinciale, sono disposte, su segnalazione dei servizi sociali territoriali o del centro servizi sociali per gli adulti del Ministero di grazia e giustizia, specifiche agevolazioni per far fronte alle spese, fino alla concorrenza delle medesime, per il rimpatrio di stranieri dimessi 458

L’ INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E LA CONVIVENZA INTERCULTURALE dagli istituti di pena della provincia di Trento i quali, pur manifestando la volontà di ottemperare al decreto di espulsione, ne siano impossibilitati perché privi di mezzi di sussistenza. 2. Nell’ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale n. 14 del 1991 e secondo i criteri e le modalità previste dal comma 1, sono altresì disposte specifiche agevolazioni per il rimpatrio delle salme di stranieri e dei propri familiari già a loro carico che versano in stato di bisogno. 3. Le funzioni previste dai commi 1 e 2 sono delegate agli enti gestori ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991 e sono finanziate secondo quanto disposto dall’articolo 40 della medesima legge. CAPO V Disposizioni in materia sanitaria Art. 23 Accesso alle prestazioni sanitarie 1. Possono accedere alle prestazioni dell’azienda provinciale per i servizi sanitari a parità di condizioni con i cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo e all’assistenza erogata: a) gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità, iscritti al servizio sanitario; b) gli stranieri che abbiano richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, iscritti al servizio sanitario; c) i figli minori di stranieri di cui alle lettere a) e b) fin dalla nascita, nelle more dell’iscrizione al servizio sanitario; d) gli stranieri detenuti, a prescindere dalla condizione di regolarità e limitatamente al periodo di detenzione, per effetto dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale disposta ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419), come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 433. 2. Possono altresì accedere alle prestazioni dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, nei limiti previsti dall’articolo 25, gli stranieri non iscritti al servizio. Art. 24 Iscrizione all’anagrafe del servizio sanitario provinciale 1. Gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, che abbiano in corso regolare attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle 459

INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA<br />

CAPO IV<br />

Disposizioni <strong>in</strong> materia di assistenza sociale<br />

Art. 21<br />

Prestazioni socio-assistenziali<br />

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di<br />

durata non <strong>in</strong>feriore ad un anno e i loro familiari usufruiscono, <strong>in</strong> condizioni di<br />

parità con i cittad<strong>in</strong>i <strong>italia</strong>ni, dei servizi sociali e delle prestazioni socio-assistenziali<br />

previste dalle leggi prov<strong>in</strong>ciali.<br />

2. Le provvidenze di assistenza sociale previste dalla legge prov<strong>in</strong>ciale 15<br />

giugno 1998, n. 7 (Discipl<strong>in</strong>a degli <strong>in</strong>terventi assistenziali <strong>in</strong> favore degli <strong>in</strong>validi<br />

civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), come modificata dalla legge prov<strong>in</strong>ciale<br />

27 agosto 1999, n. 3, sono estese agli stranieri titolari della carta di soggiorno.<br />

3. Le prestazioni socio-assistenziali previste dai commi 1 e 2 sono garantite<br />

anche agli stranieri <strong>in</strong> possesso di speciale permesso di soggiorno previsto dall’articolo<br />

18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che partecipano a programmi<br />

di assistenza ed <strong>in</strong>tegrazione sociale.<br />

4. Nell’ambito di quanto previsto dalla legge prov<strong>in</strong>ciale 12 luglio 1991, n.<br />

14 (Ord<strong>in</strong>amento dei servizi socio-assistenziali <strong>in</strong> prov<strong>in</strong>cia di Trento), come da<br />

ultimo modificata dalla legge prov<strong>in</strong>ciale 27 agosto 1999, n. 3, e dalla legge prov<strong>in</strong>ciale<br />

31 ottobre 1983, n. 35 (Discipl<strong>in</strong>a degli <strong>in</strong>terventi volti a prevenire e<br />

rimuovere gli stati di emarg<strong>in</strong>azione), come da ultimo modificata dalla legge prov<strong>in</strong>ciale<br />

9 settembre 1996, n. 8, la Prov<strong>in</strong>cia e gli enti gestori di cui alla medesima<br />

legge prov<strong>in</strong>ciale n. 14 del 1991, secondo le rispettive competenze, attivano gli<br />

<strong>in</strong>terventi per far fronte alle situazioni di marg<strong>in</strong>alità riferite ai m<strong>in</strong>ori stranieri <strong>in</strong><br />

stato di abbandono affidati ai servizi sociali, dagli stranieri dimessi dagli istituti<br />

di pena e a coloro che si trovano nelle situazioni previste dall’articolo 18 del<br />

decreto legislativo n. 286 del 1998.<br />

Art. 22<br />

Agevolazioni per il rimpatrio<br />

1. Nell’ambito degli <strong>in</strong>terventi previsti dalla legge prov<strong>in</strong>ciale n. 14 del 1991, e<br />

secondo criteri e modalità previste dalla Giunta prov<strong>in</strong>ciale, sono disposte, su<br />

segnalazione dei servizi sociali territoriali o del centro servizi sociali per gli adulti<br />

del M<strong>in</strong>istero di grazia e giustizia, specifiche agevolazioni per far fronte alle<br />

spese, f<strong>in</strong>o alla concorrenza delle medesime, per il rimpatrio di stranieri dimessi<br />

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