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indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

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L’ INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E LA CONVIVENZA INTERCULTURALE<br />

2. Possono partecipare alle <strong>in</strong>iziative previste dal comma 1 gli stranieri titolari<br />

di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non <strong>in</strong>feriore<br />

ad un anno, <strong>in</strong> possesso dei requisiti previsti con deliberazione della Giunta prov<strong>in</strong>ciale.<br />

CAPO III<br />

Disposizioni <strong>in</strong> materia di edilizia abitativa<br />

Art. 20<br />

Interventi di edilizia abitativa<br />

1. Gli stranieri regolarmente soggiornanti, che siano iscritti alle liste di collocamento,<br />

o che esercit<strong>in</strong>o una regolare attività di lavoro subord<strong>in</strong>ato o autonomo, e<br />

gli stranieri titolari di carta di soggiorno hanno diritto ad accedere ai benefici previsti<br />

dalla legge prov<strong>in</strong>ciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a<br />

favore di persone anziane e modificazioni alle leggi prov<strong>in</strong>ciali <strong>in</strong> materia di edilizia<br />

abitativa e alla legge prov<strong>in</strong>ciale 14 settembre 1979, n. 8 concernente<br />

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della<br />

Prov<strong>in</strong>cia autonoma di Trento"), come da ultimo modificata dalla legge prov<strong>in</strong>ciale<br />

7 marzo 1997, n. 5, e dalla legge prov<strong>in</strong>ciale 13 novembre 1992, n. 21<br />

(Discipl<strong>in</strong>a degli <strong>in</strong>terventi prov<strong>in</strong>ciali <strong>in</strong> materia di edilizia abitativa), come da<br />

ultimo modificata dalla legge prov<strong>in</strong>ciale 22 marzo 2001, n. 3, <strong>in</strong> condizioni di<br />

parità con i cittad<strong>in</strong>i <strong>italia</strong>ni e secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione<br />

della Giunta prov<strong>in</strong>ciale.<br />

2. Per i f<strong>in</strong>i previsti dal comma 1, sono previsti, nell’ambito dell’edilizia abitativa,<br />

specifici <strong>in</strong>terventi la cui quantificazione tiene conto, <strong>in</strong> particolare, del<br />

bisogno espresso dalla popolazione straniera immigrata.<br />

3. Gli alloggi di edilizia abitativa pubblica sono assegnati ai soggetti beneficiari,<br />

senza il v<strong>in</strong>colo di dest<strong>in</strong>azione a detti soggetti. In caso di mancato utilizzo<br />

da parte dei medesimi, gli alloggi rientrano tra quelli da assegnarsi ai beneficiari<br />

di edilizia abitativa pubblica.<br />

4. I comuni, s<strong>in</strong>goli o associati, al f<strong>in</strong>e di partecipare alla programmazione<br />

coord<strong>in</strong>ata degli <strong>in</strong>terventi ai sensi dell’articolo 1 della legge prov<strong>in</strong>ciale n. 21 del<br />

1992, come modificato dall'articolo 23 della legge prov<strong>in</strong>ciale 3 settembre 1993, n.<br />

23, <strong>in</strong>viano alla Giunta prov<strong>in</strong>ciale proposte di <strong>in</strong>tervento nel settore dell’edilizia<br />

abitativa <strong>in</strong> relazione alle effettive necessità abitative degli stranieri come rilevate<br />

sul rispettivo territorio.<br />

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