indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti
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INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA re l’accesso alle locazioni abitative ed al credito agevolato in materia di edilizia abitativa, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. 5. Le forme di accompagnamento all’inserimento sociale e alloggiativo previste al comma 4, possono essere estese ai richiedenti in attesa di assegnazione di un posto letto o di una unità abitativa per ospitalità temporanea. 6. Le agevolazioni previste da questo articolo possono essere disposte nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa. 7. In caso di urgenza ovvero nel caso in cui le iniziative promosse dai comuni singoli o associati non siano sufficienti a soddisfare le esigenze evidenziate dall’attività di monitoraggio prevista dall’articolo 5, la Provincia provvede a effettuare direttamente gli interventi di ospitalità temporanea anche avvalendosi degli organismi del privato sociale. Al pagamento delle spese si può provvedere anche a mezzo di funzionari delegati secondo quanto previsto dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10. Art. 14 Messa a disposizione di beni 1. La Provincia può mettere a disposizione, anche a titolo gratuito, ai comuni singoli o associati e agli altri enti pubblici nonché agli organismi del privato sociale, immobili ed attrezzature per l’esercizio delle competenze da essi esercitate ai sensi di questa legge. TITOLO III Accesso ai diritti di cittadinanza CAPO I Iniziative contro le discriminazioni Art. 15 Iniziative contro le discriminazioni 1. L'osservatorio previsto dall’articolo 5 svolge, anche per i fini previsti dall’articolo 44, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, attività di studio e di informazione con riferimento agli atti xenofobi, razzisti o comunque discriminatori. 454
L’ INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E LA CONVIVENZA INTERCULTURALE 2. La Provincia, i propri enti funzionali e gli enti locali, nell’esercizio delle rispettive competenze, promuovono e adottano iniziative per prevenire comportamenti che, direttamente o indirettamente comportino distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze basate sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, le quali abbiano lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità fra soggetti comunitari e stranieri, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. Per esercizio in condizioni di parità dei predetti diritti e libertà si intendono le situazioni di uguaglianza e di pari opportunità realmente perseguibili, individuate tenendo conto delle differenti condizioni di bisogno. 3. Per la promozione di iniziative di assistenza alle vittime di atti discriminatori la Provincia può concedere specifiche agevolazioni agli organismi del privato sociale e ad associazioni, fondazioni e ad altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. Le agevolazioni sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile. CAPO II Disposizioni in materia di istruzione, formazione e lavoro Art. 16 Accesso ai servizi educativi e formativi 1. I minori stranieri presenti sul territorio provinciale hanno diritto all’accesso ai servizi dell’infanzia e all’istruzione e alla formazione in condizioni di parità con i minori italiani, secondo le disposizioni che disciplinano l’obbligo scolastico e formativo. 2. Ai minori stranieri sono estese le provvidenze economiche ed i servizi previsti dalla normativa di settore per l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione in condizioni di parità con i minori cittadini italiani. Art. 17 Educazione permanente e formazione professionale 1. Gli stranieri maggiorenni in possesso di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno possono accedere, in condizione di 455
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re l’accesso alle locazioni abitative ed al credito agevolato <strong>in</strong> materia di edilizia<br />
abitativa, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.<br />
5. Le forme di accompagnamento all’<strong>in</strong>serimento sociale e alloggiativo previste<br />
al comma 4, possono essere estese ai richiedenti <strong>in</strong> attesa di assegnazione di<br />
un posto letto o di una unità abitativa per ospitalità temporanea.<br />
6. Le agevolazioni previste da questo articolo possono essere disposte nella<br />
misura massima del 90 per cento della spesa ammessa.<br />
7. In caso di urgenza ovvero nel caso <strong>in</strong> cui le <strong>in</strong>iziative promosse dai<br />
comuni s<strong>in</strong>goli o associati non siano sufficienti a soddisfare le esigenze evidenziate<br />
dall’attività di monitoraggio prevista dall’articolo 5, la Prov<strong>in</strong>cia provvede a<br />
effettuare direttamente gli <strong>in</strong>terventi di ospitalità temporanea anche avvalendosi<br />
degli organismi del privato sociale. Al pagamento delle spese si può provvedere<br />
anche a mezzo di funzionari delegati secondo quanto previsto dall'articolo 62<br />
della legge prov<strong>in</strong>ciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme <strong>in</strong> materia di bilancio e di<br />
contabilità generale della Prov<strong>in</strong>cia autonoma di Trento), come da ultimo modificato<br />
dall'articolo 3 della legge prov<strong>in</strong>ciale 7 luglio 1997, n. 10.<br />
Art. 14<br />
Messa a disposizione di beni<br />
1. La Prov<strong>in</strong>cia può mettere a disposizione, anche a titolo gratuito, ai comuni s<strong>in</strong>goli<br />
o associati e agli altri enti pubblici nonché agli organismi del privato sociale,<br />
immobili ed attrezzature per l’esercizio delle competenze da essi esercitate ai<br />
sensi di questa legge.<br />
TITOLO III<br />
Accesso ai diritti di cittad<strong>in</strong>anza<br />
CAPO I<br />
Iniziative contro le discrim<strong>in</strong>azioni<br />
Art. 15<br />
Iniziative contro le discrim<strong>in</strong>azioni<br />
1. L'osservatorio previsto dall’articolo 5 svolge, anche per i f<strong>in</strong>i previsti dall’articolo<br />
44, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, attività di studio e di <strong>in</strong>formazione<br />
con riferimento agli atti xenofobi, razzisti o comunque discrim<strong>in</strong>atori.<br />
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