indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

integrazionemigranti.gov.it
from integrazionemigranti.gov.it More from this publisher
03.06.2013 Views

INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA TITOLO II Interventi in favore degli organismi del privato sociale e dei comuni Art. 9 Organismi del privato sociale 1. La Provincia riconosce e sostiene, nei limiti di questa legge, le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da associazioni, fondazioni e da altri organismi privati, anche a carattere cooperativo, di seguito denominati "organismi del privato sociale", che operano senza fini di lucro e con carattere di continuità a favore degli stranieri e delle loro famiglie, aventi le caratteristiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale. 2. La Provincia promuove una conferenza annuale degli organismi del privato sociale aperta a tutti i soggetti interessati all’integrazione sociale degli stranieri. Art. 10 Agevolazioni per il funzionamento degli organismi del privato sociale 1. La Provincia può concedere agli organismi del privato sociale agevolazioni annuali per sostenere le proprie spese di gestione, ivi comprese quelle per l’acquisto di arredi, attrezzature ed altri beni mobili durevoli strumentali all’esercizio delle rispettive attività. 2. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse nel limite massimo del 90 per cento della spesa ammessa. Art. 11 Agevolazioni per iniziative di interazione socio-culturali 1. La Provincia può concedere agli organismi del privato sociale agevolazioni per la realizzazione, anche in collaborazione con le strutture educative pubbliche e private, di iniziative finalizzate: a) all'apprendimento della lingua italiana e alla conoscenza delle norme che regolano la convivenza nella società italiana, nel rispetto e tutela dell'identità linguistica e culturale degli stranieri; b) alla diffusione di informazioni utili per l'inserimento degli stranieri, con particolare riguardo ai loro diritti e ai loro doveri; c) a promuovere la conoscenza e il rispetto delle espressioni culturali, sociali, economiche e religiose tra le comunità straniere e la comunità di accoglienza, e delle cause dell’immigrazione; 450

L’ INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E LA CONVIVENZA INTERCULTURALE d) a sperimentare modelli educativi e strumenti didattici interculturali; e) ad effettuare corsi finalizzati all’apprendimento e al mantenimento della lingua e della cultura di origine in favore degli stranieri; f) ad organizzare corsi di formazione per gli operatori pubblici e privati che hanno rapporti abituali con gli stranieri o che svolgono funzioni rilevanti in materia di integrazione sociale, per favorire la convivenza e prevenire comportamenti discriminatori; g) ad assicurare, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, la formazione e l'utilizzazione in qualità di mediatori culturali, anche di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri. 2. Qualora le iniziative promosse ai sensi del comma 1 non garantiscano, con riferimento ai dati rilevati dall’attività di monitoraggio prevista dall’articolo 5, una completa attuazione delle finalità di questo articolo, le agevolazioni possono essere concesse anche ad associazioni, fondazioni e ad altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro diversi da quelli di cui al comma 1 e, in subordine, ai comuni singoli o associati. 3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 possono essere concesse nel limite massimo del 90 per cento della spesa ammessa. 4. La Provincia provvede ad effettuare direttamente gli interventi di interazione socio-culturale previsti dal comma 1, anche avvalendosi degli organismi del privato sociale, qualora le iniziative promosse ai sensi dei commi 1 e 2 non risultino sufficienti per soddisfare le esigenze evidenziate dall’attività di monitoraggio. 5. Restano ferme le iniziative dirette della Provincia e la concessione di agevolazioni previste nelle materie di cui al comma 1 dalla vigente legislazione provinciale. Art. 12 Agevolazioni per la costruzione o l’acquisizione di alloggi da destinare all’ospitalità temporanea e alla locazione convenzionata 1. La Provincia, al fine di promuovere e sostenere iniziative tendenti ad accrescere la disponibilità di alloggi in favore degli stranieri, concede ai comuni singoli o associati e agli organismi del privato sociale già convenzionati per l’esercizio delle attività previste dall’articolo 13, contributi in conto capitale fino alla concorrenza della spesa ammissibile. Tali contributi sono finalizzati alla costruzione o all’acquisizione in proprietà di alloggi idonei, nonché al recupero a fini abitativi 451

INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA<br />

TITOLO II<br />

Interventi <strong>in</strong> favore degli organismi del privato sociale e dei comuni<br />

Art. 9<br />

Organismi del privato sociale<br />

1. La Prov<strong>in</strong>cia riconosce e sostiene, nei limiti di questa legge, le funzioni di servizio<br />

sociale, <strong>culturale</strong>, formativo ed assistenziale svolte da associazioni, fondazioni<br />

e da altri organismi privati, anche a carattere cooperativo, di seguito denom<strong>in</strong>ati<br />

"organismi del privato sociale", che operano senza f<strong>in</strong>i di lucro e con carattere<br />

di cont<strong>in</strong>uità a favore degli stranieri e delle loro famiglie, aventi le caratteristiche<br />

<strong>in</strong>dividuate con deliberazione della Giunta prov<strong>in</strong>ciale.<br />

2. La Prov<strong>in</strong>cia promuove una conferenza annuale degli organismi del privato<br />

sociale aperta a tutti i soggetti <strong>in</strong>teressati all’<strong>in</strong>tegrazione sociale degli stranieri.<br />

Art. 10<br />

Agevolazioni per il funzionamento degli organismi del privato sociale<br />

1. La Prov<strong>in</strong>cia può concedere agli organismi del privato sociale agevolazioni<br />

annuali per sostenere le proprie spese di gestione, ivi comprese quelle per l’acquisto<br />

di arredi, attrezzature ed altri beni mobili durevoli strumentali all’esercizio<br />

delle rispettive attività.<br />

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse nel limite<br />

massimo del 90 per cento della spesa ammessa.<br />

Art. 11<br />

Agevolazioni per <strong>in</strong>iziative di <strong>in</strong>terazione socio-culturali<br />

1. La Prov<strong>in</strong>cia può concedere agli organismi del privato sociale agevolazioni per<br />

la realizzazione, anche <strong>in</strong> collaborazione con le strutture educative pubbliche e<br />

private, di <strong>in</strong>iziative f<strong>in</strong>alizzate:<br />

a) all'apprendimento della l<strong>in</strong>gua <strong>italia</strong>na e alla conoscenza delle norme che regolano<br />

la convivenza nella società <strong>italia</strong>na, nel rispetto e tutela dell'identità l<strong>in</strong>guistica<br />

e <strong>culturale</strong> degli stranieri;<br />

b) alla diffusione di <strong>in</strong>formazioni utili per l'<strong>in</strong>serimento degli stranieri, con particolare<br />

riguardo ai loro diritti e ai loro doveri;<br />

c) a promuovere la conoscenza e il rispetto delle espressioni culturali, sociali, economiche<br />

e religiose tra le comunità straniere e la comunità di accoglienza, e<br />

delle cause dell’immigrazione;<br />

450

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!