indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti
indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti
INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA TITOLO II Interventi in favore degli organismi del privato sociale e dei comuni Art. 9 Organismi del privato sociale 1. La Provincia riconosce e sostiene, nei limiti di questa legge, le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da associazioni, fondazioni e da altri organismi privati, anche a carattere cooperativo, di seguito denominati "organismi del privato sociale", che operano senza fini di lucro e con carattere di continuità a favore degli stranieri e delle loro famiglie, aventi le caratteristiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale. 2. La Provincia promuove una conferenza annuale degli organismi del privato sociale aperta a tutti i soggetti interessati all’integrazione sociale degli stranieri. Art. 10 Agevolazioni per il funzionamento degli organismi del privato sociale 1. La Provincia può concedere agli organismi del privato sociale agevolazioni annuali per sostenere le proprie spese di gestione, ivi comprese quelle per l’acquisto di arredi, attrezzature ed altri beni mobili durevoli strumentali all’esercizio delle rispettive attività. 2. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse nel limite massimo del 90 per cento della spesa ammessa. Art. 11 Agevolazioni per iniziative di interazione socio-culturali 1. La Provincia può concedere agli organismi del privato sociale agevolazioni per la realizzazione, anche in collaborazione con le strutture educative pubbliche e private, di iniziative finalizzate: a) all'apprendimento della lingua italiana e alla conoscenza delle norme che regolano la convivenza nella società italiana, nel rispetto e tutela dell'identità linguistica e culturale degli stranieri; b) alla diffusione di informazioni utili per l'inserimento degli stranieri, con particolare riguardo ai loro diritti e ai loro doveri; c) a promuovere la conoscenza e il rispetto delle espressioni culturali, sociali, economiche e religiose tra le comunità straniere e la comunità di accoglienza, e delle cause dell’immigrazione; 450
L’ INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E LA CONVIVENZA INTERCULTURALE d) a sperimentare modelli educativi e strumenti didattici interculturali; e) ad effettuare corsi finalizzati all’apprendimento e al mantenimento della lingua e della cultura di origine in favore degli stranieri; f) ad organizzare corsi di formazione per gli operatori pubblici e privati che hanno rapporti abituali con gli stranieri o che svolgono funzioni rilevanti in materia di integrazione sociale, per favorire la convivenza e prevenire comportamenti discriminatori; g) ad assicurare, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, la formazione e l'utilizzazione in qualità di mediatori culturali, anche di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri. 2. Qualora le iniziative promosse ai sensi del comma 1 non garantiscano, con riferimento ai dati rilevati dall’attività di monitoraggio prevista dall’articolo 5, una completa attuazione delle finalità di questo articolo, le agevolazioni possono essere concesse anche ad associazioni, fondazioni e ad altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro diversi da quelli di cui al comma 1 e, in subordine, ai comuni singoli o associati. 3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 possono essere concesse nel limite massimo del 90 per cento della spesa ammessa. 4. La Provincia provvede ad effettuare direttamente gli interventi di interazione socio-culturale previsti dal comma 1, anche avvalendosi degli organismi del privato sociale, qualora le iniziative promosse ai sensi dei commi 1 e 2 non risultino sufficienti per soddisfare le esigenze evidenziate dall’attività di monitoraggio. 5. Restano ferme le iniziative dirette della Provincia e la concessione di agevolazioni previste nelle materie di cui al comma 1 dalla vigente legislazione provinciale. Art. 12 Agevolazioni per la costruzione o l’acquisizione di alloggi da destinare all’ospitalità temporanea e alla locazione convenzionata 1. La Provincia, al fine di promuovere e sostenere iniziative tendenti ad accrescere la disponibilità di alloggi in favore degli stranieri, concede ai comuni singoli o associati e agli organismi del privato sociale già convenzionati per l’esercizio delle attività previste dall’articolo 13, contributi in conto capitale fino alla concorrenza della spesa ammissibile. Tali contributi sono finalizzati alla costruzione o all’acquisizione in proprietà di alloggi idonei, nonché al recupero a fini abitativi 451
- Page 399 and 400: Regione Autonoma della Sardegna Ass
- Page 401 and 402: III - I SOGGETTI I soggetti deputat
- Page 403 and 404: V - GLI STRUMENTI Sono strumenti pe
- Page 405 and 406: 3. - Istruzione 3.1 - Borse di stud
- Page 407 and 408: P IANO ANNUALE PER L’ IMMIGRAZION
- Page 409: P IANO ANNUALE PER L’ IMMIGRAZION
- Page 412 and 413: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 414 and 415: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 416 and 417: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 418 and 419: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 420 and 421: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 422 and 423: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 424 and 425: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 426 and 427: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 429 and 430: Provincia autonoma di Bolzano Delib
- Page 431 and 432: QUALIFICA DI MEDIATORE/ TRICE INTER
- Page 433 and 434: QUALIFICA DI MEDIATORE/ TRICE INTER
- Page 435 and 436: QUALIFICA DI MEDIATORE/ TRICE INTER
- Page 437 and 438: individuale, i crediti formativi e
- Page 439 and 440: 11. Stage di orientamento (100 ore)
- Page 441 and 442: 5. Valutazione finale degli Apprend
- Page 443: QUALIFICA DI MEDIATORE/ TRICE INTER
- Page 446 and 447: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 448 and 449: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 452 and 453: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 454 and 455: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 456 and 457: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 458 and 459: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 460 and 461: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 462 and 463: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 464 and 465: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 466 and 467: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 468 and 469: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 470 and 471: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 472 and 473: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 474 and 475: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 476 and 477: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 478 and 479: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 480 and 481: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 482 and 483: INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE
- Page 485 and 486: Regione Umbria Deliberazione del co
- Page 487 and 488: Q UARTO PROGRAMMA REGIONALE DI INIZ
- Page 489 and 490: Q UARTO PROGRAMMA REGIONALE DI INIZ
- Page 491 and 492: Ripartizione dell’80% delle risor
- Page 493 and 494: Q UARTO PROGRAMMA REGIONALE DI INIZ
- Page 495 and 496: Soggetti, modalità e tempi della p
- Page 497 and 498: Q UARTO PROGRAMMA REGIONALE DI INIZ
- Page 499 and 500: Allegato B) Alla Regione Umbria Seg
INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA<br />
TITOLO II<br />
Interventi <strong>in</strong> favore degli organismi del privato sociale e dei comuni<br />
Art. 9<br />
Organismi del privato sociale<br />
1. La Prov<strong>in</strong>cia riconosce e sostiene, nei limiti di questa legge, le funzioni di servizio<br />
sociale, <strong>culturale</strong>, formativo ed assistenziale svolte da associazioni, fondazioni<br />
e da altri organismi privati, anche a carattere cooperativo, di seguito denom<strong>in</strong>ati<br />
"organismi del privato sociale", che operano senza f<strong>in</strong>i di lucro e con carattere<br />
di cont<strong>in</strong>uità a favore degli stranieri e delle loro famiglie, aventi le caratteristiche<br />
<strong>in</strong>dividuate con deliberazione della Giunta prov<strong>in</strong>ciale.<br />
2. La Prov<strong>in</strong>cia promuove una conferenza annuale degli organismi del privato<br />
sociale aperta a tutti i soggetti <strong>in</strong>teressati all’<strong>in</strong>tegrazione sociale degli stranieri.<br />
Art. 10<br />
Agevolazioni per il funzionamento degli organismi del privato sociale<br />
1. La Prov<strong>in</strong>cia può concedere agli organismi del privato sociale agevolazioni<br />
annuali per sostenere le proprie spese di gestione, ivi comprese quelle per l’acquisto<br />
di arredi, attrezzature ed altri beni mobili durevoli strumentali all’esercizio<br />
delle rispettive attività.<br />
2. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse nel limite<br />
massimo del 90 per cento della spesa ammessa.<br />
Art. 11<br />
Agevolazioni per <strong>in</strong>iziative di <strong>in</strong>terazione socio-culturali<br />
1. La Prov<strong>in</strong>cia può concedere agli organismi del privato sociale agevolazioni per<br />
la realizzazione, anche <strong>in</strong> collaborazione con le strutture educative pubbliche e<br />
private, di <strong>in</strong>iziative f<strong>in</strong>alizzate:<br />
a) all'apprendimento della l<strong>in</strong>gua <strong>italia</strong>na e alla conoscenza delle norme che regolano<br />
la convivenza nella società <strong>italia</strong>na, nel rispetto e tutela dell'identità l<strong>in</strong>guistica<br />
e <strong>culturale</strong> degli stranieri;<br />
b) alla diffusione di <strong>in</strong>formazioni utili per l'<strong>in</strong>serimento degli stranieri, con particolare<br />
riguardo ai loro diritti e ai loro doveri;<br />
c) a promuovere la conoscenza e il rispetto delle espressioni culturali, sociali, economiche<br />
e religiose tra le comunità straniere e la comunità di accoglienza, e<br />
delle cause dell’immigrazione;<br />
450