indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti
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INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA ché le disposizioni nazionali più favorevoli nelle materie concernenti il diritto alla salute. Tali soggetti sono di seguito indicati come "stranieri". 2. I cittadini appartenenti ai paesi dell'Unione europea possono beneficiare degli interventi previsti da questa legge, ove non usufruiscano di più favorevoli o analoghi benefici in forza delle disposizioni comunitarie, statali e provinciali. Art. 3 Coordinamento degli interventi 1. Gli interventi che la Provincia intende attuare nei diversi settori di competenza in materia di integrazione sociale degli stranieri e di convivenza interculturale, sono individuati e realizzati secondo quanto previsto dalla normativa in materia di programmazione e da quella contenuta in questa legge; resta ferma, per quanto non disposto da tali normative, la restante disciplina e in particolare quella inerente gli interventi e le agevolazioni provinciali nei diversi settori. 2. Al fine di garantire una realizzazione unitaria degli interventi previsti dal comma 1, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce le linee guida e gli indirizzi generali per la definizione degli interventi da realizzare nei diversi settori. L’individuazione degli interventi è effettuata nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti per i singoli settori dalla vigente normativa. 3. La deliberazione prevista al comma 2 è adottata sentito il consiglio di rappresentanza degli stranieri previsto dall’articolo 7, nonché il consiglio territoriale per l’immigrazione previsto dall’articolo 3, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. Art. 4 Unità tecnico-consultiva 1. È istituita l’unità tecnico-consultiva per le politiche di integrazione sociale degli stranieri quale organo consultivo della Giunta provinciale. 2. L’unità tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta provinciale per l'intera legislatura, ed è composta: a) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente; b) da quattro funzionari provinciali competenti in materia di integrazione sociale degli stranieri; 446
L’ INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E LA CONVIVENZA INTERCULTURALE c) da quattro esperti esterni all’amministrazione provinciale con qualificata esperienza nel campo dell’analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell’immigrazione o nel campo dell’implementazione dei servizi per gli stranieri. 3. L’unità tecnico-consultiva svolge i seguenti compiti: a) individua i bisogni degli stranieri sulla base dell’attività di monitoraggio dei flussi immigratori prevista dall’articolo 5, anche sulla base delle proposte del consiglio di rappresentanza degli stranieri, del consiglio territoriale per l’immigrazione e della conferenza annuale di cui all’articolo 9; b) fornisce il supporto tecnico per la definizione dei contenuti della deliberazione prevista dall’articolo 3 e degli strumenti di programmazione degli interventi previsti da questa legge; c) verifica l’attuazione degli interventi programmati attraverso la valutazione, in itinere e finale, sui risultati e sull’efficacia degli stessi; d) predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche di integrazione sociale degli stranieri, formulando proposte di intervento e di adeguamento relative alla programmazione medesima; e) formula proposte per l’adeguamento della legislazione provinciale in relazione all’evoluzione dei fenomeni collegati all’immigrazione. 4. L’unità tecnico-consultiva nomina al suo interno un vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura competente in materia di immigrazione. 5. Ai lavori dell’unità tecnico-consultiva è invitato il presidente del consiglio di rappresentanza degli stranieri o un suo delegato. L’unità tecnico-consultiva può invitare alle proprie riunioni ulteriori soggetti per la trattazione di specifiche tematiche. 6. Ai componenti dell'unità tecnico-consultiva sono corrisposti i compensi previsti dalla vigente normativa provinciale in materia. Art. 5 Attività di monitoraggio 1. L’osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale di cui all'articolo 12 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), aggiunto dall'articolo 9 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, svolge le funzioni di rilevazione dei processi e dei fenomeni in atto riguardanti la presenza degli stranieri sul territorio provinciale, previste da questa legge. 447
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L’ INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E LA CONVIVENZA INTERCULTURALE<br />
c) da quattro esperti esterni all’amm<strong>in</strong>istrazione prov<strong>in</strong>ciale con qualificata esperienza<br />
nel campo dell’analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell’immigrazione<br />
o nel campo dell’implementazione dei servizi per gli stranieri.<br />
3. L’unità tecnico-consultiva svolge i seguenti compiti:<br />
a) <strong>in</strong>dividua i bisogni degli stranieri <strong>sulla</strong> base dell’attività di monitoraggio dei<br />
flussi immigratori prevista dall’articolo 5, anche <strong>sulla</strong> base delle proposte del<br />
consiglio di rappresentanza degli stranieri, del consiglio territoriale per l’immigrazione<br />
e della conferenza annuale di cui all’articolo 9;<br />
b) fornisce il supporto tecnico per la def<strong>in</strong>izione dei contenuti della deliberazione<br />
prevista dall’articolo 3 e degli strumenti di programmazione degli <strong>in</strong>terventi<br />
previsti da questa legge;<br />
c) verifica l’attuazione degli <strong>in</strong>terventi programmati attraverso la valutazione, <strong>in</strong><br />
it<strong>in</strong>ere e f<strong>in</strong>ale, sui risultati e sull’efficacia degli stessi;<br />
d) predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche di<br />
<strong>in</strong>tegrazione sociale degli stranieri, formulando proposte di <strong>in</strong>tervento e di<br />
adeguamento relative alla programmazione medesima;<br />
e) formula proposte per l’adeguamento della legislazione prov<strong>in</strong>ciale <strong>in</strong> relazione<br />
all’evoluzione dei fenomeni collegati all’immigrazione.<br />
4. L’unità tecnico-consultiva nom<strong>in</strong>a al suo <strong>in</strong>terno un vicepresidente. Le<br />
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura competente <strong>in</strong><br />
materia di immigrazione.<br />
5. Ai lavori dell’unità tecnico-consultiva è <strong>in</strong>vitato il presidente del consiglio di<br />
rappresentanza degli stranieri o un suo delegato. L’unità tecnico-consultiva può <strong>in</strong>vitare<br />
alle proprie riunioni ulteriori soggetti per la trattazione di specifiche tematiche.<br />
6. Ai componenti dell'unità tecnico-consultiva sono corrisposti i compensi<br />
previsti dalla vigente normativa prov<strong>in</strong>ciale <strong>in</strong> materia.<br />
Art. 5<br />
Attività di monitoraggio<br />
1. L’osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della<br />
domanda sociale di cui all'articolo 12 bis della legge prov<strong>in</strong>ciale 8 luglio 1996, n. 4<br />
(Nuova discipl<strong>in</strong>a della programmazione di sviluppo e adeguamento delle<br />
norme <strong>in</strong> materia di contabilità e di zone svantaggiate), aggiunto dall'articolo 9<br />
della legge prov<strong>in</strong>ciale 27 agosto 1999, n. 3, svolge le funzioni di rilevazione dei<br />
processi e dei fenomeni <strong>in</strong> atto riguardanti la presenza degli stranieri sul territorio<br />
prov<strong>in</strong>ciale, previste da questa legge.<br />
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