indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti
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INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA ché le disposizioni nazionali più favorevoli nelle materie concernenti il diritto alla salute. Tali soggetti sono di seguito indicati come "stranieri". 2. I cittadini appartenenti ai paesi dell'Unione europea possono beneficiare degli interventi previsti da questa legge, ove non usufruiscano di più favorevoli o analoghi benefici in forza delle disposizioni comunitarie, statali e provinciali. Art. 3 Coordinamento degli interventi 1. Gli interventi che la Provincia intende attuare nei diversi settori di competenza in materia di integrazione sociale degli stranieri e di convivenza interculturale, sono individuati e realizzati secondo quanto previsto dalla normativa in materia di programmazione e da quella contenuta in questa legge; resta ferma, per quanto non disposto da tali normative, la restante disciplina e in particolare quella inerente gli interventi e le agevolazioni provinciali nei diversi settori. 2. Al fine di garantire una realizzazione unitaria degli interventi previsti dal comma 1, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce le linee guida e gli indirizzi generali per la definizione degli interventi da realizzare nei diversi settori. L’individuazione degli interventi è effettuata nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti per i singoli settori dalla vigente normativa. 3. La deliberazione prevista al comma 2 è adottata sentito il consiglio di rappresentanza degli stranieri previsto dall’articolo 7, nonché il consiglio territoriale per l’immigrazione previsto dall’articolo 3, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. Art. 4 Unità tecnico-consultiva 1. È istituita l’unità tecnico-consultiva per le politiche di integrazione sociale degli stranieri quale organo consultivo della Giunta provinciale. 2. L’unità tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta provinciale per l'intera legislatura, ed è composta: a) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente; b) da quattro funzionari provinciali competenti in materia di integrazione sociale degli stranieri; 446
L’ INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E LA CONVIVENZA INTERCULTURALE c) da quattro esperti esterni all’amministrazione provinciale con qualificata esperienza nel campo dell’analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell’immigrazione o nel campo dell’implementazione dei servizi per gli stranieri. 3. L’unità tecnico-consultiva svolge i seguenti compiti: a) individua i bisogni degli stranieri sulla base dell’attività di monitoraggio dei flussi immigratori prevista dall’articolo 5, anche sulla base delle proposte del consiglio di rappresentanza degli stranieri, del consiglio territoriale per l’immigrazione e della conferenza annuale di cui all’articolo 9; b) fornisce il supporto tecnico per la definizione dei contenuti della deliberazione prevista dall’articolo 3 e degli strumenti di programmazione degli interventi previsti da questa legge; c) verifica l’attuazione degli interventi programmati attraverso la valutazione, in itinere e finale, sui risultati e sull’efficacia degli stessi; d) predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche di integrazione sociale degli stranieri, formulando proposte di intervento e di adeguamento relative alla programmazione medesima; e) formula proposte per l’adeguamento della legislazione provinciale in relazione all’evoluzione dei fenomeni collegati all’immigrazione. 4. L’unità tecnico-consultiva nomina al suo interno un vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura competente in materia di immigrazione. 5. Ai lavori dell’unità tecnico-consultiva è invitato il presidente del consiglio di rappresentanza degli stranieri o un suo delegato. L’unità tecnico-consultiva può invitare alle proprie riunioni ulteriori soggetti per la trattazione di specifiche tematiche. 6. Ai componenti dell'unità tecnico-consultiva sono corrisposti i compensi previsti dalla vigente normativa provinciale in materia. Art. 5 Attività di monitoraggio 1. L’osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale di cui all'articolo 12 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), aggiunto dall'articolo 9 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, svolge le funzioni di rilevazione dei processi e dei fenomeni in atto riguardanti la presenza degli stranieri sul territorio provinciale, previste da questa legge. 447
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ché le disposizioni nazionali più favorevoli nelle materie concernenti il diritto alla<br />
salute. Tali soggetti sono di seguito <strong>in</strong>dicati come "stranieri".<br />
2. I cittad<strong>in</strong>i appartenenti ai paesi dell'Unione europea possono beneficiare<br />
degli <strong>in</strong>terventi previsti da questa legge, ove non usufruiscano di più favorevoli o<br />
analoghi benefici <strong>in</strong> forza delle disposizioni comunitarie, statali e prov<strong>in</strong>ciali.<br />
Art. 3<br />
Coord<strong>in</strong>amento degli <strong>in</strong>terventi<br />
1. Gli <strong>in</strong>terventi che la Prov<strong>in</strong>cia <strong>in</strong>tende attuare nei diversi settori di competenza<br />
<strong>in</strong> materia di <strong>in</strong>tegrazione sociale degli stranieri e di convivenza <strong>in</strong>ter<strong>culturale</strong>,<br />
sono <strong>in</strong>dividuati e realizzati secondo quanto previsto dalla normativa <strong>in</strong> materia<br />
di programmazione e da quella contenuta <strong>in</strong> questa legge; resta ferma, per quanto<br />
non disposto da tali normative, la restante discipl<strong>in</strong>a e <strong>in</strong> particolare quella <strong>in</strong>erente<br />
gli <strong>in</strong>terventi e le agevolazioni prov<strong>in</strong>ciali nei diversi settori.<br />
2. Al f<strong>in</strong>e di garantire una realizzazione unitaria degli <strong>in</strong>terventi previsti dal<br />
comma 1, la Giunta prov<strong>in</strong>ciale, con propria deliberazione, stabilisce le l<strong>in</strong>ee guida<br />
e gli <strong>in</strong>dirizzi generali per la def<strong>in</strong>izione degli <strong>in</strong>terventi da realizzare nei diversi<br />
settori. L’<strong>in</strong>dividuazione degli <strong>in</strong>terventi è effettuata nell’ambito degli strumenti di<br />
programmazione previsti per i s<strong>in</strong>goli settori dalla vigente normativa.<br />
3. La deliberazione prevista al comma 2 è adottata sentito il consiglio di<br />
rappresentanza degli stranieri previsto dall’articolo 7, nonché il consiglio territoriale<br />
per l’immigrazione previsto dall’articolo 3, comma 6 del decreto legislativo<br />
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la discipl<strong>in</strong>a dell’immigrazione<br />
e norme <strong>sulla</strong> condizione dello straniero), come modificato dall'articolo<br />
1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113.<br />
Art. 4<br />
Unità tecnico-consultiva<br />
1. È istituita l’unità tecnico-consultiva per le politiche di <strong>in</strong>tegrazione sociale degli<br />
stranieri quale organo consultivo della Giunta prov<strong>in</strong>ciale.<br />
2. L’unità tecnico-consultiva è nom<strong>in</strong>ata dalla Giunta prov<strong>in</strong>ciale per l'<strong>in</strong>tera<br />
legislatura, ed è composta:<br />
a) dal dirigente della struttura prov<strong>in</strong>ciale competente <strong>in</strong> materia di immigrazione,<br />
con funzioni di presidente;<br />
b) da quattro funzionari prov<strong>in</strong>ciali competenti <strong>in</strong> materia di <strong>in</strong>tegrazione sociale<br />
degli stranieri;<br />
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