indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti
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INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA zione dei docenti, all'integrazione sociale e all'educazione interculturale ( art. 36, L.40 e art. 38, D.L. 286). Il Decreto del Presidente della Repubblica n.394, del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" sancisce il diritto all'istruzione di tutti i minori di cittadinanza non italiana (art. 45). Il Decreto del Presidente della Repubblica n.257 del 12 luglio 2000 "Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età" esplicita che l'obbligo formativo "si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato" (art.2). Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.489 del 13 dicembre 2001, riferendosi al Regolamento n. 394 , succitato, chiarisce l'inclusione dei minori non italiani nelle norme previste dall'art.1 della Legge n. 9, del 20 gennaio 1999, relativa alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico. Il C.C.N.I /99 del Comparto scuola prevede agli artt.n .5 e 29 finanziamenti di sostegno alle scuole operanti "in zone a forte processo immigratorio". La Legge regionale n.42, del 12 maggio 1980 - Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio- all'art. 10, s'impegna a sostenere "iniziative e metodologie d'intervento " e "ricerche ed attività promozionali in materia" di diritto allo studio. Premesso che Le Istituzioni firmatarie del presente protocollo concorreranno all'attuazione dell'accordo nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, mettendo a disposizione, per la realizzazione di specifici progetti ritenuti d'interesse comune, le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie; Esse s'impegnano, inoltre, a fare ricorso ad ogni strumento utile ad assicurare il più efficace coinvolgimento dei vari soggetti interessati alla realizzazione degli obiettivi delineati dall'intesa e delle relative progettazioni, adottando un approccio rivolto allo snellimento procedurale ed alla semplificazione amministrativa; All'applicazione del protocollo provvedono di comune accordo l'Assessore regionale competente, o un suo delegato, ed il Direttore generale dell'U.S.R., o un suo delegato; 388
Si conviene quanto segue 1 La collaborazione fra le Istituzioni firmatarie, Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale, mira all'attuazione delle seguenti attività: 1. Organizzazione di una rete di scuole, sistematicamente frequentate da alunni di cittadinanza non italiana; 2. Monitoraggio delle reali situazioni di frequenza scolastica di alunni non italiani nelle scuole della Regione 3. Intesa con i Centri Servizi Amministrativi provinciali, per l'utilizzazione di mediatori linguistico-culturali formati nelle scuole della regione Puglia; 4. Rinforzo formativo per i mediatori che opereranno nell'ambito dei progetti; 5. Organizzazione, all'avvio dell'anno scolastico, di corsi di lingua italiana come lingua seconda, per alunni di recente immigrazione, con la presenza di un mediatore; 6. Organizzazione d'iniziative di formazione degli operatori scolastici e delle famiglie sui temi dell'accoglienza. Si precisa peraltro, che l'Ufficio Scolastico Regionale per facilitare l'organizzazione di quanto declinato nell'intero cap.I (punti 1-6), intende promuovere l'attivazione di Istituzioni Scolastiche-Centri Risorse 2 Il presente protocollo ha validità triennale e può essere, con l'accordo delle parti, modificato in qualsiasi momento e rinnovato alla scadenza. Redatto in triplice copia originale, letto, confermato e sottoscritto REGIONE PUGLIA UFF. SCOL. REGIONALE PER LA PUGLIA Bari, 17 ottobre 2002 D IRITTO ALLO STUDIO PER GLI ALUNNI DI CITTADINANZA NON ITALIANA 389
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zione dei docenti, all'<strong>in</strong>tegrazione sociale e all'educazione <strong>in</strong>ter<strong>culturale</strong> ( art. 36,<br />
L.40 e art. 38, D.L. 286).<br />
Il Decreto del Presidente della Repubblica n.394, del 31 agosto 1999<br />
"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti<br />
la discipl<strong>in</strong>a dell'immigrazione e norme <strong>sulla</strong> condizione dello straniero"<br />
sancisce il diritto all'istruzione di tutti i m<strong>in</strong>ori di cittad<strong>in</strong>anza non <strong>italia</strong>na (art. 45).<br />
Il Decreto del Presidente della Repubblica n.257 del 12 luglio 2000<br />
"Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente<br />
l'obbligo di frequenza di attività formative f<strong>in</strong>o al diciottesimo anno di età"<br />
esplicita che l'obbligo formativo "si applica altresì nei confronti dei m<strong>in</strong>ori stranieri<br />
presenti nel territorio dello Stato" (art.2).<br />
Il Decreto del M<strong>in</strong>istero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.489<br />
del 13 dicembre 2001, riferendosi al Regolamento n. 394 , succitato, chiarisce l'<strong>in</strong>clusione<br />
dei m<strong>in</strong>ori non <strong>italia</strong>ni nelle norme previste dall'art.1 della Legge n. 9, del<br />
20 gennaio 1999, relativa alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.<br />
Il C.C.N.I /99 del Comparto scuola prevede agli artt.n .5 e 29 f<strong>in</strong>anziamenti<br />
di sostegno alle scuole operanti "<strong>in</strong> zone a forte processo immigratorio".<br />
La Legge regionale n.42, del 12 maggio 1980 - Norme organiche per l'attuazione<br />
del diritto allo studio- all'art. 10, s'impegna a sostenere "<strong>in</strong>iziative e metodologie<br />
d'<strong>in</strong>tervento " e "ricerche ed attività promozionali <strong>in</strong> materia" di diritto<br />
allo studio.<br />
Premesso che<br />
Le Istituzioni firmatarie del presente protocollo concorreranno all'attuazione dell'accordo<br />
nell'ambito dei rispettivi ord<strong>in</strong>amenti, mettendo a disposizione, per la<br />
realizzazione di specifici progetti ritenuti d'<strong>in</strong>teresse comune, le necessarie risorse<br />
umane, strumentali e f<strong>in</strong>anziarie;<br />
Esse s'impegnano, <strong>in</strong>oltre, a fare ricorso ad ogni strumento utile ad assicurare il<br />
più efficace co<strong>in</strong>volgimento dei vari soggetti <strong>in</strong>teressati alla realizzazione degli<br />
obiettivi del<strong>in</strong>eati dall'<strong>in</strong>tesa e delle relative progettazioni, adottando un approccio<br />
rivolto allo snellimento procedurale ed alla semplificazione amm<strong>in</strong>istrativa;<br />
All'applicazione del protocollo provvedono di comune accordo l'Assessore regionale<br />
competente, o un suo delegato, ed il Direttore generale dell'U.S.R., o un suo<br />
delegato;<br />
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