03.06.2013 Views

indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I NTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI<br />

Art. 21<br />

(Programmi per l'orientamento)<br />

1. I Comuni, le Comunità montane e le Prov<strong>in</strong>ce, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,<br />

presentano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni triennio, i propri programmi<br />

di <strong>in</strong>tervento e di attività per l'orientamento della formazione del programma<br />

triennale.<br />

2. I programmi devono contenere:<br />

a) gli <strong>in</strong>terventi che si <strong>in</strong>tendono proporre direttamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo<br />

10, comma 2, e degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20;<br />

b) gli <strong>in</strong>terventi che <strong>in</strong>tendono proporre le associazioni degli immigrati ai sensi<br />

dell'articolo 9. comma 2, acquisiti ai piani dei Comuni, delle Comunità montane<br />

e delle Prov<strong>in</strong>ce<br />

Art. 22<br />

(Presentazione dei progetti)<br />

1. I Comuni, le Comunità montane e le Prov<strong>in</strong>ce, <strong>in</strong> relazione al piano annuale<br />

regionale degli <strong>in</strong>terventi di cui all'articolo 7, presentano entro il 31 marzo di ogni<br />

anno, per il f<strong>in</strong>anziamento, i propri progetti e quelli proposti dalle associazioni<br />

degli immigrati ai sensi dell'articolo 21, lettera b.<br />

CAPO V<br />

Disposizioni f<strong>in</strong>anziarie, f<strong>in</strong>ali e transitorie<br />

Art. 23<br />

(F<strong>in</strong>anziamenti dei programmi)<br />

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire<br />

750 milioni.<br />

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di<br />

approvazione dei rispettivi bilanci.<br />

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante<br />

impiego di quota parte della proiezione per l'anno 1998 dello stanziamento iscritto<br />

a carico del capitolo 4251102 del bilancio pluriennale 1997/1999; per gli anni successivi<br />

mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.<br />

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono<br />

iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello<br />

369

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!