indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti
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INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA 3. Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo. 4. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto. 5. La Consulta elegge il Comitato esecutivo che è composto dal Presidente e dal Vice Presidente della Consulta nonché da cinque membri eletti dalla stessa tra i suoi componenti. Almeno due dei cinque membri eletti dal Comitato esecutivo sono scelti tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l. 6. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute. Il Comitato esecutivo: a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predispone l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della Consulta; b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui all'articolo 5, comma 1; c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione; d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge. 7. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta. 8. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna. 9. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di immigrazione. 10. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 5 (Compiti della Consulta) 1. La Consulta regionale degli immigrati esprime pareri in ordine: a) alle iniziative ed agli interventi regionali in materia di immigrazione, nell'ambito dei piani e dei programmi in materia socio- sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale pubblica; 362
I NTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI b) al programma triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 6; c) al piano annuale regionale degli interventi di cui all'articolo 7; d) ad ogni altro argomento sottopostole dai competenti organi della Regione. 2. La Consulta regionale degli immigrati, di concerto con gli enti locali interessati, formula proposte riguardanti: a) gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio; b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni, con il Governo, con gli organismi comunitari, con gli enti locali, con le associazioni; c) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali sulla questione immigrazione; d) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli enti locali volti a garantire i diritti degli immigrati in campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, economico e religioso; e) la Conferenza sull'immigrazione di cui all'articolo 8. CAPO III Compiti e funzioni della Regione Art. 6 (Programma triennale regionale degli interventi) 1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 3, presenta, entro il 30 novembre di ogni triennio, al Consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il programma triennale degli interventi e delle attività. 2. Nel programma sono indicati: a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento; b) i criteri per la concessione dei contributi e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli, nonché l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge (2) ; c) le quote da destinare ad interventi integrativi straordinari, sperimentali e pilota ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali e internazionali. 3. Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in: a) interventi diretti della Regione; b) interventi degli enti locali. 4. I Comuni, le Comunità montane e le Province presentano alla Regione i 363
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INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA<br />
3. Il Presidente convoca la Consulta <strong>in</strong> sede ord<strong>in</strong>aria almeno tre volte l'anno;<br />
<strong>in</strong> seduta straord<strong>in</strong>aria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o<br />
del Comitato esecutivo.<br />
4. Il Presidente può <strong>in</strong>vitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti<br />
di istituzioni ed organismi <strong>in</strong>teressati agli argomenti posti <strong>in</strong> esame,<br />
senza diritto di voto.<br />
5. La Consulta elegge il Comitato esecutivo che è composto dal Presidente<br />
e dal Vice Presidente della Consulta nonché da c<strong>in</strong>que membri eletti dalla stessa<br />
tra i suoi componenti. Almeno due dei c<strong>in</strong>que membri eletti dal Comitato esecutivo<br />
sono scelti tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l.<br />
6. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta<br />
che stabilisce anche l'ord<strong>in</strong>e del giorno delle sedute. Il Comitato esecutivo:<br />
a) delibera la richiesta di convocazione straord<strong>in</strong>aria delle riunioni della Consulta,<br />
predispone l'ord<strong>in</strong>e del giorno e gli atti da portare all'approvazione della Consulta;<br />
b) esprime pareri <strong>in</strong> via d'urgenza sulle materie di cui all'articolo 5, comma 1;<br />
c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con<br />
associazioni <strong>in</strong>teressate ai problemi dell'immigrazione;<br />
d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e la realizzazione<br />
dei programmi e delle <strong>in</strong>iziative previste dalla presente legge.<br />
7. La durata del Comitato co<strong>in</strong>cide con quella della Consulta.<br />
8. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta,<br />
entro novanta giorni dal suo <strong>in</strong>sediamento, un regolamento per discipl<strong>in</strong>are il<br />
proprio funzionamento e la propria organizzazione <strong>in</strong>terna.<br />
9. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate<br />
dal servizio regionale competente <strong>in</strong> materia di immigrazione.<br />
10. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è<br />
gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della<br />
l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed <strong>in</strong>tegrazioni.<br />
Art. 5<br />
(Compiti della Consulta)<br />
1. La Consulta regionale degli immigrati esprime pareri <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e:<br />
a) alle <strong>in</strong>iziative ed agli <strong>in</strong>terventi regionali <strong>in</strong> materia di immigrazione, nell'ambito<br />
dei piani e dei programmi <strong>in</strong> materia socio- sanitaria, orientamento professionale,<br />
formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente,<br />
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