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TEMATICA 4 - Regione Umbria - Agricoltura e Foreste

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1 INTRODUZIONE<br />

DEfINIZIONE DI lINEE gUIDa NaZIONalI pER Il RIlascIO<br />

DEllE lIcENZE sEmENTIERE<br />

1.1 Premessa<br />

L’esercizio della produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinato<br />

al rilascio di una apposita licenza. L’articolo 2 della legge del 25 novembre 1971, n.<br />

1096 prevede che una apposita Commissione Regionale esprima un parere di<br />

idoneità.<br />

La normativa sementiera nazionale attribuisce la qualifica di “produttore di sementi”<br />

alle imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione<br />

selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio (allegato<br />

3 alla legge 25-11-1971, n. 1096).<br />

La licenza deve essere richiesta al Presidente della Camera di Commercio, Industria<br />

Artigianato e <strong>Agricoltura</strong> della Provincia in cui ha sede lo stabilimento di produzione<br />

delle sementi, salvo in quelle Regioni e Province Autonome come l’Emilia<br />

Romagna, il Piemonte, la Lombardia e la Provincia di Bolzano che hanno individuato<br />

nell’ambito delle proprie strutture i servizi competenti al rilascio della licenza.<br />

Attualmente le licenze sono rilasciate dai servizi fitosanitari in Emilia Romagna,<br />

Lombardia e Provincia di Bolzano, mentre in Piemonte è il Presidente della giunta<br />

che autorizza l’esercizio dell’attività sementiera.<br />

La licenza non è richiesta per la produzione del materiale sementiero da parte<br />

dell’agricoltore moltiplicatore e per il e per la cessione dai produttori agricoli a ditte<br />

titolari di licenza.<br />

La licenza non è altresì richiesta agli Istituti pubblici di ricerca e sperimentazione per<br />

la produzione di sementi di base o generazioni precedenti, appartenenti a varietà di<br />

propria costituzione.<br />

Limitatamente alle sementi ortive della categoria standard è possibile effettuare<br />

operazioni di riconfezionamento anche alle imprese in possesso della ex licenza<br />

prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987.<br />

1.2 Stato dell’arte<br />

Le ditte operanti in Italia (tabella 1 e 2), al dicembre 2005, per la produzione e<br />

commercializzazione di sementi di piante agrarie ed ortive sono 398: di queste 63<br />

operano esclusivamente sulle specie ortive.<br />

La ripartizione geografica e la tipologia di attività sono riportate nella tabella n° 3:<br />

L’attività di lavorazione delle sementi è diffusa in tutte le regioni ad esclusione della<br />

Valle d'Aosta e della Liguria.<br />

La maggior concentrazione di operatori sementieri si registra nelle seguenti regioni:<br />

Emilia Romagna (18,1%) Puglia (13,3%) Sicilia (12,1%) Veneto (9,3%), Piemonte<br />

(7,8%) Lombardia (7,5%). In Emilia Romagna operano ditte che selezionano sementi<br />

appartenenti a tutte le filiere produttive, nel caso della Puglia invece l’attività<br />

prevalente riguarda i cereali. A livello nazionale il settore maggiormente<br />

rappresentato è quello cerealicolo con 205 imprese di cui 77 dispongono di licenza<br />

4<br />

TemaTica<br />

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