il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...
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più vicini all‟emarginazione <strong>del</strong>la vittima, ad esempio per essere questa diversa<br />
rispetto al gruppo, o per non aver accettato le offerte extraprofessionali di un<br />
superiore 18 .<br />
Si ha, infine, <strong>il</strong> c.d. mobbing „dal basso‟ o ascendente quando le azioni moleste<br />
sono poste in essere nei confronti <strong>del</strong> superiore gerarchico, di cui generalmente si<br />
mette in discussione l‟autorità, da parte di un soggetto che svolge mansioni<br />
inferiori.<br />
Un‟ulteriore catalogazione interessa poi i soggetti coinvolti. Infatti, accanto ai<br />
mobbers, la letteratura colloca e distingue i side mobbers, ossia quei colleghi che,<br />
pur estranei all‟attività abusiva o discriminatoria, si astengono da qualsiasi<br />
collaborazione verso la vittima.<br />
Si distingue anche a seconda che vi sia un solo soggetto o, invece, un gruppo<br />
d‟individui a compiere/subire <strong>il</strong> torto: nel primo caso si avrà mobbing individuale,<br />
mentre nel secondo caso mobbing collettivo 19 . Il mobbing collettivo è spesso attuato<br />
come strategia aziendale mirata a ridurre o razionalizzare gli organici 20 .<br />
Si possono ancora ricordare le suddivisioni: mobbing esterno, doppio mobbing e<br />
mobbing sessuale.<br />
18 Si pensi al caso di portatori di handicap fisico o mentale, o a soggetti appartenenti a diverse<br />
religioni o razze o aventi diversa inclinazione sessuale.<br />
19 Cfr. BONA M., Responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e da mobbing sul lavoro, cit., p. 1120; in giurisprudenza<br />
sulla r<strong>il</strong>evanza <strong>del</strong> mobbing solo nelle ipotesi di mobbing collettivo si veda, seppur isolata nelle sue<br />
conclusioni, Trib. Como, 22 maggio 2001, in LG, 2002, p. 73 ss., con nota di EGE e in OGL, 2001, I,<br />
p. 277 ss. con nota di QUARANTA; Trib. Torino, 28 gennaio 2003, in GPiem, 2003, p. 92 ss.; di<br />
contro la giurisprudenza prevalente pare schierata a favore di una qualificazione <strong>del</strong> mobbing quale<br />
fattispecie individuale, ex multis: Trib. Forlì, 15 marzo 2001, in RIDL, 2001, II, p. 728 ss., con nota<br />
di VINCIERI; Trib. M<strong>il</strong>ano, 30 settembre 2002, in OGL, 2002, p. 532 ss. e in numerose altre riviste;<br />
Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, in NGC, 2003, I, p. 931 ss., con nota di MOTTOLA; Trib. Pinerolo,<br />
6 febbraio 2003, in NGCC, 2003. I, p. 513 ss., con nota di PIZZOFERRATO; Trib. M<strong>il</strong>ano, 18 febbraio<br />
2003, in OGL, 2003, p. 49 ss.; Trib. Tempio Pausania, 10 luglio 2003, in RIDL, 2004, II, p. 304 ss.,<br />
con nota di CIMAGLIA; Trib. Modena, 18 febbraio 2004, in LG, 2004, p. 685, con nota di<br />
MARINELLI; Trib. Bari, 20 febbraio 2004, in www.unicz.it/lavoro/TRIBBA200204.htm; Trib.<br />
Pinerolo, 2 apr<strong>il</strong>e 2004, in www.dirittolavoro.altervista.org/pinerolo_mobbing.html; Trib. Pinerolo,<br />
21 giugno 2004, in www.dirittolavoro.altervista.org/pinerolo_reynaud.html; Trib. M<strong>il</strong>ano, 23 luglio<br />
2004, in OGL, 2004, p. 571 ss.; Trib. M<strong>il</strong>ano, 29 ottobre 2004, in OGL, 2004, p. 889 ss.; Trib.<br />
Marsala, 5 novembre 2004, in FI, 2005, I, c. 3556 ss.<br />
20 In questo senso si veda anche D‟AMORE R., Il mobbing: <strong>il</strong> fenomeno, le conseguenze, la<br />
responsab<strong>il</strong>ità, in RGL, 2005, p. 490.<br />
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