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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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Da tali osservazioni si deduce che riconoscere prevalente o unica la<br />

responsab<strong>il</strong>ità extracontrattuale vuole dire accordare minore tutela al titolare <strong>del</strong><br />

diritto: accollandogli l‟onere <strong>del</strong>la prova <strong>del</strong>la colpa <strong>del</strong> danneggiante, secondo le<br />

regole proprie <strong>del</strong>la responsab<strong>il</strong>ità aqu<strong>il</strong>iana, mentre di quest‟onere egli non è<br />

gravato laddove titolare di un diritto di credito 95 .<br />

Ancora differenze in punto di regime <strong>del</strong>la prescrizione. Infatti, <strong>il</strong> termine<br />

ordinario decennale, previsto in caso di responsab<strong>il</strong>ità contrattuale, si tramuta nel<br />

termine quinquennale, in ipotesi di responsab<strong>il</strong>ità aqu<strong>il</strong>iana, nonché assume i<br />

termini di prescrizione previsti dal legislatore nel caso in cui la fattispecie integri un<br />

reato (art. 2947, c.2, c.c.) 96 .<br />

Infine, alcune considerazioni in merito al c.d. „limite <strong>del</strong>la prevedib<strong>il</strong>ità‟ o<br />

„<strong>danno</strong> non prevedib<strong>il</strong>e‟ che tradizionalmente opera per la responsab<strong>il</strong>ità<br />

contrattuale (ex art. 1225 c.c.) e non per le ipotesi di responsab<strong>il</strong>ità aqu<strong>il</strong>iana,<br />

mancando un rinvio in tal senso nell‟art. 2056 c.c. Ciò nonostante, la dottrina pare<br />

escludere che <strong>il</strong> principio, che limita <strong>il</strong> <strong>danno</strong> al tempo in cui è sorta l‟obbligazione,<br />

si applichi al diritto <strong>del</strong> lavoro 97 . Viceversa, laddove trovasse applicazione si<br />

95 SUPPIEJ G., Il diritto <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> <strong>alla</strong> salubrità <strong>del</strong>l‟ambiente di lavoro, cit., p. 445.<br />

96 Sul diverso modo di decorrenza <strong>del</strong>la prescrizione è bene richiamare la distinzione tra <strong>il</strong>leciti<br />

di carattere permanente e condotte con effetti istantanei. Nel primo caso, in ordine al ripetersi di<br />

episodi di violenza e minaccia da parte di dipendenti nei confronti di un collega, a fronte<br />

<strong>del</strong>l‟allegazione, da parte <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, di una pluralità di fatti <strong>del</strong>ittuosi protrattisi nel tempo,<br />

ciascuno dei quali idoneo a fondare una richiesta di risarcimento, <strong>il</strong> termine di prescrizione comincia<br />

a decorrere non d<strong>alla</strong> commissione <strong>del</strong> primo degli episodi denunciati, bensì dal momento in cui la<br />

produzione <strong>del</strong> <strong>danno</strong> si manifesta all‟esterno, divenendo oggettivamente percepib<strong>il</strong>e e riconoscib<strong>il</strong>e:<br />

così in un caso di responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e <strong>del</strong> datore di lavoro per colpevole negligenza (mobbing<br />

orizzontale) Cass. 20 luglio 2007, n. 16148, in FI, 2007, c. 2685 ss. Nel secondo caso invece la<br />

prescrizione comincia a decorrere da quando <strong>il</strong> fatto <strong>il</strong>lecito si è realizzato: così ad esempio nel<br />

licenziamento ingiurioso.<br />

97 LUCIANI V., Danni <strong>alla</strong> <strong>persona</strong> e rapporto di lavoro, cit., p. 56-57; secondo l‟Autore<br />

l‟applicazione <strong>del</strong> principio in parola (a mente <strong>del</strong> quale in caso di inadempimento o di ritardo non<br />

dipendente da dolo <strong>del</strong> debitore, <strong>il</strong> risarcimento è limitato al <strong>danno</strong> che poteva prevedersi nel tempo<br />

in cui è sorta l‟obbligazione, ex art. 1225 c.c.) non si pone nell‟ambito <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> lavoro: non<br />

tanto per l‟impossib<strong>il</strong>ità di applicazione <strong>del</strong>lo stesso, quanto piuttosto perché ormai, nel sistema dei<br />

contratti, la prevedib<strong>il</strong>ità tende ad essere interpretata nel senso di addebitare un fatto quando<br />

l‟agente, in base alle circostanze conosciute e conoscib<strong>il</strong>i, avrebbe dovuto prevederlo. Nell‟ambito<br />

<strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> lavoro va da sé che <strong>il</strong> datore di lavoro, nel momento in cui organizza l‟azienda ed<br />

esercita <strong>il</strong> potere direttivo, è consapevole che oggetto <strong>del</strong> contratto è uno scambio comprensivo <strong>del</strong><br />

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