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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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introducendo protezioni, o attraverso interventi immateriali, come quelli attinenti<br />

<strong>alla</strong> informazione ed <strong>alla</strong> formazione dei lavoratori” 69 .<br />

Il tema dei rischi è <strong>alla</strong> base anche <strong>del</strong>le indicazioni provenienti d<strong>alla</strong><br />

giurisprudenza <strong>del</strong>la Corte di Giustizia Europea che ha accolto una nozione ampia<br />

di ambiente di lavoro “riguardante tutti i fattori, fisici e di altra natura, in grado di<br />

incidere sulla salute e sulla sicurezza <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> nel suo ambiente di lavoro”. In<br />

linea generale la Corte fa propria una nozione estesa di concetti come sicurezza,<br />

salute e ambiente: ciò anche in linea sia con le indicazioni provenienti<br />

<strong>del</strong>l‟Organizzazione mondiale <strong>del</strong>la Sanità che definisce la salute come uno stato<br />

completo di benessere fisico, mentale e sociale e non come uno stato che consiste<br />

nella sola assenza di malattie o infermità 70 . Successivamente, <strong>il</strong> Trattato di<br />

Amsterdam ha integrato la materia <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>la sicurezza nei<br />

luoghi di lavoro con quella <strong>del</strong>le condizioni di lavoro, ampliando ancora i concetti<br />

di riferimento 71 .<br />

In dottrina, poi, si sostiene che attualmente neppure la nozione di condizione di<br />

lavoro sia esaustiva <strong>del</strong> termine e si preferisce usare espressioni ancora più late in<br />

vista <strong>del</strong>le quali “ambiente di lavoro altro non è che tutto ciò che trova origine nella<br />

relazione giuridica di lavoro. In tal senso qualunque evento riferib<strong>il</strong>e <strong>alla</strong> salute ed<br />

<strong>alla</strong> sicurezza dei lavoratori che possa esser collegato con tale relazione, costituisce<br />

ambiente di lavoro”; pertanto, in questa nozione ampia e poliedrica rientra “anche<br />

l‟insieme di comportamenti di per sé leciti o non direttamente attinenti <strong>alla</strong><br />

69<br />

LOY G., Al principio, sta <strong>il</strong> principio <strong>del</strong>la fatalità, in Come cambia l‟ambiente di lavoro:<br />

regole, rischi, tecnologie, cit., p. 61.<br />

70<br />

CGCE 12.11.1996, Regno Unito contro Consiglio, causa C-84/94, in Racc. 1996, 5803 per un<br />

commento ALESSI C., Orario di lavoro e tutela <strong>del</strong>la salute innanzi <strong>alla</strong> Corte di Giustizia, in DRI,<br />

1997, p. 125; CGCE 15.11.2001, Commissione contro Repubblica Italiana, causa C-49/00, in Racc.,<br />

2001, p. 8575, per un commento SMURAGLIA C., Sicurezza sul lavoro e obblighi comunitari. I<br />

ritardi <strong>del</strong>l‟Italia nell‟adempimento e le vie per uscire, in RIDL, p. 183 ss.<br />

71<br />

Attualmente le prescrizioni minime in materia sono adottate secondo le procedure <strong>del</strong>la<br />

maggioranza qualificata e di co-decisione con <strong>il</strong> Parlamento europeo.<br />

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