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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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Fuori dal quadro appena descritto, si avrebbe una visione distorta<br />

<strong>del</strong>l‟organizzazione <strong>del</strong> lavoro: intesa come un elemento razionale, asettico e<br />

neutrale rispetto al rapporto di lavoro in sé. Tale modo di intendere<br />

l‟organizzazione <strong>del</strong> lavoro nasconde un‟inadeguata interpretazione di un aspetto di<br />

non secondaria importanza e che entra così in gioco: la cooperazione creditoria.<br />

Con <strong>il</strong> termine cooperazione s‟intende la volontà di considerare l‟obbligazione di<br />

sicurezza (intesa come dovere <strong>del</strong> datore di lavoro di fornire un ambiente di lavoro<br />

sano entro cui svolgere la prestazione di lavoro) quale parte <strong>del</strong>l‟obbligazione<br />

datoriale principale: in tal caso, <strong>il</strong> datore di lavoro ha come limite contrattuale,<br />

primariamente, <strong>il</strong> rispetto pregiudiziale <strong>del</strong>la <strong>persona</strong> <strong>del</strong> debitore stesso. Se invece<br />

egli agisce fuori d<strong>alla</strong> cornice <strong>del</strong> contratto, viene meno la cooperazione creditoria,<br />

ossia “le necessarie coordinate temporali e spaziali entro le quali si colloca<br />

l‟adempimento <strong>del</strong>la prestazione di lavoro”, e la prestazione stessa non sarà più<br />

dovuta 39 .<br />

Pertanto l‟obbligo di garantire una prestazione lavorativa in condizioni di<br />

sicurezza fa parte <strong>del</strong>l‟obbligazione principale <strong>del</strong> datore di lavoro, accanto<br />

all‟obbligo di retribuire <strong>il</strong> prestatore. In caso contrario, ossia nell‟ipotesi in cui non<br />

si consideri parte integrante <strong>del</strong> sin<strong>alla</strong>gma contrattuale, <strong>il</strong> contratto sarà nullo per<br />

l‟<strong>il</strong>liceità dei motivi, ex artt. 1345, 1418 c.c.<br />

Quest‟ultimo è certamente l‟orientamento da pred<strong>il</strong>igere; tuttavia, nel corso degli<br />

anni, ha lungamente prevalso l‟altra tendenza: quella rivolta a considerare<br />

l‟obbligazione di facere un‟obbligazione autonoma, anziché quale parte integrante<br />

<strong>il</strong> sin<strong>alla</strong>gma negoziale.<br />

Si è infine (ancora) lontani dal riconoscimento <strong>del</strong>l‟esistenza di un <strong>danno</strong> <strong>alla</strong><br />

sfera psichica, perché lo stesso <strong>danno</strong> <strong>alla</strong> salute fisica tarda a imporsi. Si devono<br />

39 MONTUSCHI L., Diritto <strong>alla</strong> salute e organizzazione <strong>del</strong> lavoro, cit., p. 72.<br />

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