03.06.2013 Views

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

conseguente deviazione <strong>del</strong> <strong>danno</strong> nell‟ambito <strong>del</strong>la responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e, a scapito<br />

<strong>del</strong> momento prevenzionale 35 .<br />

Alla luce di tali considerazioni v‟è da chiedersi, come osservato da autorevole<br />

dottrina, “se non sia <strong>il</strong> caso di rivedere la collocazione <strong>del</strong>la norma nei doveri<br />

autonomi di protezione” 36 .<br />

Tale collocazione porta con sé un rischio inevitab<strong>il</strong>e: la prestazione può essere<br />

comunque ancora esattamente eseguita, mentre l‟obbligazione di sicurezza non può<br />

tecnicamente condizionarla. In tal modo si realizza una zona franca rispetto alle<br />

obbligazioni principali <strong>del</strong>le parti contrattuali, o meglio “una zona cuscinetto tra<br />

l‟organizzazione <strong>del</strong> lavoro e tutto ciò che attiene <strong>alla</strong> cooperazione <strong>del</strong> creditore” 37 .<br />

La più importante conseguenza, se <strong>il</strong> dovere di sicurezza (l‟obbligazione di<br />

facere) fosse, per ipotesi, effettivamente un fattore esterno (sganciato rispetto alle<br />

obbligazioni principali, addirittura ai margini <strong>del</strong> rapporto obbligatorio, quasi solo<br />

in funzione di presidio <strong>del</strong>la c.d. zona di rischio o di pericolo), sarebbe che non si<br />

potrebbe non escludere <strong>il</strong> caso di una “organizzazione di lavoro non idonea, fonte di<br />

sicura nocività” 38 .<br />

Si tratta di affermazione provocatoria, <strong>il</strong> cui risultato aberrante non è certamente<br />

condivisib<strong>il</strong>e: l‟art. 32 Cost. infatti, impone al datore di lavoro di predisporre<br />

un‟attività preparatoria idonea a predisporre un ambiente sano ed esente da rischi,<br />

dove le esigenze produttive devono adeguarsi alle necessità <strong>del</strong>la forza lavoro, e<br />

non viceversa.<br />

35 BRANCA G., Sicurezza nel lavoro e progresso tecnico nel diritto italiano, in Rivista infortuni e<br />

malattie professionali, 1970, I, p. 1, secondo l‟Autore l‟art. 2087 cc. “per lungo tempo non è stato<br />

valorizzato nella sua portata prevenzionistica, mentre proprio la lettura di esso dimostra come<br />

l‟enunciazione <strong>del</strong> dovere medesimo sia anzitutto in funzione di apprestamento di mezzi di sicurezza<br />

in chiave di responsab<strong>il</strong>ità”; conforme MONTUSCHI L., Diritto <strong>alla</strong> salute e organizzazione <strong>del</strong><br />

lavoro, cit., p. 77; SPAGNUOLO VIGORITA L., Aspetti giuridici <strong>del</strong>la prevenzione infortuni, in<br />

Sicurezza Sociale, 1970, p. 688.<br />

36 GIUGNI G., Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Napoli, 1963, p. 340, nt. 31; e più<br />

ampiamente MONTUSCHI L., Diritto <strong>alla</strong> salute e organizzazione <strong>del</strong> lavoro, cit., p. 68-69.<br />

37 MONTUSCHI L., Diritto <strong>alla</strong> salute e organizzazione <strong>del</strong> lavoro, cit., p. 68.<br />

38 MONTUSCHI L., Diritto <strong>alla</strong> salute e organizzazione <strong>del</strong> lavoro, cit., p. 70.<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!