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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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prestazione, ma è una dimensione che va tutelata e protetta a prescindere d<strong>alla</strong> sua<br />

funzionalizzazione rispetto allo svolgimento <strong>del</strong>l‟attività lavorativa” 32 . Infatti<br />

“l‟interesse <strong>del</strong> contraente, quando entra in un rapporto contrattuale, non è solo<br />

quello diretto <strong>alla</strong> prestazione che è oggetto <strong>del</strong> contratto, ma anche a non subire<br />

pregiudizio <strong>alla</strong> propria <strong>persona</strong> e/o alle proprie cose, quando l‟una o le altre sono<br />

anch‟esse in qualche modo coinvolte nell‟esecuzione <strong>del</strong> contratto” 33 .<br />

Secondariamente non si discosta neppure da tale interpretazione sistematica chi<br />

in dottrina ha evidenziato che sebbene tra le due prestazioni non possa logicamente<br />

stab<strong>il</strong>irsi una relazione sul piano materiale (altro essendo la retribuzione e altro la<br />

protezione <strong>del</strong> lavoro altrui), tuttavia un nesso di strumentalità debba ravvisarsi in<br />

vista <strong>del</strong>la necessità di garantire l‟esatto adempimento <strong>del</strong> contratto 34 .<br />

Se così è allora può poi ritenersi che la violazione <strong>del</strong>l‟art. 2087 c.c. rappresenti<br />

un inadempimento di un obbligo principale <strong>del</strong> datore che legittima <strong>il</strong> ricorso da<br />

parte <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> all‟exceptio di cui all‟art. 1460 c.c.<br />

Inoltre, l‟impostazione qui criticata non è da condividersi per un ulteriore<br />

motivo: precisamente perché assicura l‟esaltazione <strong>del</strong> momento risarcitorio e <strong>del</strong>la<br />

32 LUCIANI V., Danni <strong>alla</strong> <strong>persona</strong> e rapporto di lavoro, Napoli:Esi, 2007, p. 26; FERRANTE V.,<br />

Potere e autotutela nel contratto di lavoro subordinato, Torino:Giappichelli, 2004, p. 80, secondo <strong>il</strong><br />

quale “<strong>il</strong> datore di lavoro è obbligato, in forza dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., a far si<br />

che l‟esecuzione <strong>del</strong>la prestazione avvenga nel rispetto <strong>del</strong> programma negoziale pattuito dalle parti,<br />

adoperandosi nel senso di conservare al prestatore la possib<strong>il</strong>ità di adempiere esattamente. E ciò sia<br />

adempiendo all‟obbligo ora richiamato, espressamente previsto d<strong>alla</strong> legge (art. 2087 c.c.), sia<br />

adoperandosi attraverso comportamenti non esplicitamente previsti, ma ricavab<strong>il</strong>i dalle clausole<br />

generali (art. 1175 e 1375) … nel senso di proteggere la prestazione promessa dai rischi che ne<br />

possono minacciare la realizzazione. Ed infatti tali comportamenti sono funzionali <strong>alla</strong> esatta<br />

realizzazione degli interessi dedotti nel contratto, e cioè la realizzazione di uno scambio fra una<br />

prestazione esatta e non pericolosa contro l‟ammontare <strong>del</strong>la retribuzione promessa”.<br />

33 DI MAJO A., La responsab<strong>il</strong>ità contrattuale, Torino, 2003, p. 20.<br />

34 FERRANTE V., Potere e autotutela nel contratto di lavoro subordinato, cit., p. 79-80 e 83-84.<br />

L‟autore si schiera a favore <strong>del</strong>l‟autonomia <strong>del</strong>l‟obbligo di protezione, riprendendo quanto affermato<br />

da NAPOLI M., La stab<strong>il</strong>ità reale, p. 198; contra CASTRONOVO C., voce Obblighi di protezione e<br />

tutela <strong>del</strong> terzo, in Jus, 1976, p. 123, che sostiene trattarsi di un‟obbligazione accessoria.<br />

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