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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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5.3 Il mobbing e <strong>il</strong> reato di abuso di ufficio<br />

Quando <strong>il</strong> mobber riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di<br />

pubblico servizio, la condotta mobbizzante è da parte <strong>del</strong>la giurisprudenza penale<br />

configurata nel reato di cui all‟art. 323 c.p., con conseguente esclusione di ogni<br />

altro crimine 149 .<br />

Il <strong>del</strong>itto contro la Pubblica Amministrazione può essere commesso da un<br />

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento <strong>del</strong>le<br />

funzioni o <strong>del</strong> servizio, in violazione di legge o di regolamento, ovvero omettendo<br />

di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli<br />

altri casi previsti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio<br />

patrimoniale ovvero arrechi ad altri un <strong>danno</strong> ingiusto. La dottrina precisa che<br />

“l‟evento costituito dall‟ingiusto vantaggio patrimoniale o dal <strong>danno</strong> ingiusto (deve<br />

essere) voluto dall‟agente e non semplicemente previsto e accettato come possib<strong>il</strong>e<br />

conseguenza <strong>del</strong>la propria condotta, in ipotesi diretta a un fine pubblico, sia pure<br />

perseguito con una condotta <strong>il</strong>legittima. Ciò, beninteso, a patto che <strong>il</strong> perseguimento<br />

di tale fine non rappresenti un mero pretesto, col quale venga mascherato<br />

l‟obiettivo reale <strong>del</strong>la condotta. Ne deriva che per escludere <strong>il</strong> dolo sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o<br />

<strong>del</strong>l‟intenzionalità occorre ritenere, con ragionevole certezza che l‟agente si<br />

proponga <strong>il</strong> raggiungimento di un fine pubblico, proprio <strong>del</strong> suo ufficio” 150 .<br />

149 Cass. pen. 7 novembre 2007, n. 40891, in RIDL, II, 2008, p. 349 ss., con nota di RAFFI; Trib.<br />

Belluno, 30 gennaio 2007, n. 77, in Guida Lav., 2007, fasc. 24, p. 59 ss. Nel caso di specie <strong>il</strong> giudice<br />

ha escluso la configurab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> <strong>del</strong>itto di maltrattamenti sulla base <strong>del</strong> fatto che si trattava di un<br />

rapporto di lavoro pubblico e che non erano state contestate né la finalità espulsiva né i<br />

comportamenti di vessazione idonei a integrare la condotta lesiva. Infatti, <strong>il</strong> <strong>del</strong>itto di cui all‟art. 572<br />

c.p. è applicab<strong>il</strong>e al fenomeno <strong>del</strong> mobbing sempre che <strong>il</strong> comportamento vessatorio abbia finalità<br />

espulsiva nei confronti <strong>del</strong> dipendente.<br />

150 Cass. pen. 7 novembre 2007, n. 40891, cit.; Cass. pen. 11 maggio 2007, in DPL, 2007, p.<br />

1728 ss.<br />

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