03.06.2013 Views

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

quindi, se non vi saranno i presupposti previsti d<strong>alla</strong> norma, si potrà ricorrere ad<br />

altre ipotesi criminose come ad esempio la violenza privata, le lesioni dolose, le<br />

ingiurie, le minacce e le molestie.<br />

Infine occorre definire <strong>il</strong> ruolo <strong>del</strong> datore di lavoro nella commissione <strong>del</strong> reato,<br />

differenziando i casi in cui egli sia a conoscenza <strong>del</strong>la vessazione, dal caso in cui<br />

egli ignori <strong>il</strong> comportamento vessatorio dei propri dipendenti.<br />

Va qui premesso che <strong>il</strong> reato in parola può essere commesso anche mediante<br />

condotte omissive individuate nel <strong>del</strong>iberato astenersi, da parte di chi aveva<br />

l‟obbligo di intervenire, dall‟impedire condotte <strong>il</strong>legittime (art. 40 c.p.) 140 .<br />

Non presenta questioni interpretative r<strong>il</strong>evanti <strong>il</strong> caso in cui <strong>il</strong> mobber agisca su<br />

mandato <strong>del</strong> datore di lavoro: in tal caso i due soggetti agiscono in concorso tra di<br />

loro (ai sensi <strong>del</strong>l‟art. 110 c.p.) e la fattispecie è da inquadrare come fattispecie di<br />

mobbing verticale. Diversamente nel caso in cui <strong>il</strong> datore di lavoro non sia a<br />

conoscenza <strong>del</strong>la situazione di conflitto in azienda e ci si chiede se anche qui operi<br />

<strong>il</strong> principio di cui all‟art. 40 c.p. Secondo la giurisprudenza <strong>del</strong>la Cassazione <strong>il</strong><br />

datore di lavoro è comunque responsab<strong>il</strong>e per omessa vig<strong>il</strong>anza e, quindi, v‟è in<br />

capo a questi una responsab<strong>il</strong>ità di natura colposa (che discende dagli obblighi<br />

derivanti dall‟art. 2087 c.c.) che, in caso di mobbing orizzontale configura un<br />

concorso colposo <strong>del</strong> datore di lavoro nel reato doloso commesso dal dipendente.<br />

Inoltre, poiché in campo penale vige <strong>il</strong> principio <strong>del</strong>la responsab<strong>il</strong>ità penale<br />

<strong>persona</strong>le occorre individuare un datore di lavoro <strong>persona</strong> fisica 141 . Pertanto in caso<br />

di responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>l‟associazione quest‟ultima potrà solo essere coinvolta nel<br />

140<br />

Cfr. PERINI C., La tutela penale <strong>del</strong> mobbing, in Mobbing, organizzazione, malattia<br />

professionale, in QDLRI, n. 29, 2006, p. 162.<br />

141<br />

Rinviando alle sedi consone si vuole qui solo brevemente ricordare che <strong>il</strong> principio „societas<br />

<strong>del</strong>inquere non potest‟ è stato, nel corso degli anni, smussato da parte <strong>del</strong> legislatore che ha<br />

introdotto con <strong>il</strong> d.lgs. 8 giugno 2001, n. 8 una responsab<strong>il</strong>ità degli enti giuridici per una serie di<br />

reati, specificamente individuati, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai responsab<strong>il</strong>i<br />

<strong>del</strong>l‟ente.<br />

261

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!