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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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Una seconda critica r<strong>il</strong>eva che <strong>il</strong> datore di lavoro risponde <strong>del</strong>l‟<strong>il</strong>lecito e <strong>del</strong>le sue<br />

conseguenze negative (rectius dei danni ingiusti patrimoniali e non patrimoniali) a<br />

titolo di colpa (ai sensi <strong>del</strong>l‟art. 2043 c.c., ovvero in termini di mero inadempimento<br />

secondo lo schema, ormai consolidato in giurisprudenza che fa riferimento <strong>alla</strong> più<br />

volte richiamata combinazione degli artt. 2087 e 1218 c.c., se non addirittura per<br />

mero “rapporto di occasionalità necessaria” ai sensi <strong>del</strong>l‟art. 2049 c.c.) e non invece<br />

a titolo doloso.<br />

Sebbene l‟osservazione appaia pertinente anche in quest‟ipotesi le critiche hanno<br />

trovato pronta risposta nelle osservazioni di quella parte <strong>del</strong>la dottrina che richiede,<br />

anche per <strong>il</strong> fenomeno <strong>del</strong> mobbing, la presenza <strong>del</strong> dolo 139 .<br />

Infine, si può richiamare la critica più penetrante mossa all‟applicazione <strong>del</strong>l‟art.<br />

572 c.p., ossia quella che fa riferimento sulla scarsa valenza pratico e/o applicativa<br />

<strong>del</strong>la fattispecie di „maltrattamenti‟ al di fuori <strong>del</strong>la sedes materiae. Si sostiene che<br />

essendo <strong>il</strong> soggetto attivo necessariamente ed esclusivamente <strong>il</strong> datore di lavoro, o<br />

comunque colui al quale la vittima è affidata per l‟esercizio di una professione o di<br />

un‟arte, la tutela penale non opererebbe per tutta una serie di fattispecie in cui sono<br />

coinvolti soggetti diversi come ad esempio i colleghi che, per <strong>il</strong> solo fatto di essere<br />

posti sullo stesso livello <strong>del</strong>la vittima, verrebbero in qualche modo a essere<br />

esonerati da responsab<strong>il</strong>ità. Ecco che le manifestazioni di mobbing orizzontale<br />

(nelle quali le azioni perturbanti sono realizzate dai colleghi di lavoro e non dai<br />

superiori gerarchici o direttamente dal datore di lavoro) resterebbero prive di tutela.<br />

A questa critica si può prontamente rispondere ricordando che <strong>il</strong> reato di<br />

maltrattamenti non si configura come l‟unica fattispecie criminosa configurab<strong>il</strong>e,<br />

prevista d<strong>alla</strong> norma penale … di <strong>persona</strong> sottoposta <strong>alla</strong> sua autorità, <strong>il</strong> che, sussistendo gli altri<br />

elementi previsti d<strong>alla</strong> legge, permette di configurare a carico <strong>del</strong> datore di lavoro <strong>il</strong> reato di<br />

maltrattamenti in <strong>danno</strong> <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> dipendente”.<br />

139 Cfr. supra.<br />

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