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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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soggetto agente ponga in essere (anche) condotte, per così dire, neutre, <strong>il</strong> cui<br />

disvalore, nondimeno, va valutato <strong>alla</strong> stregua di un comportamento vessatorio<br />

unitariamente inteso e che non richieda la protrazione nel tempo in modo indefinito.<br />

Ciò nonostante, sono molteplici le critiche mosse <strong>alla</strong> soluzione interpretativa<br />

che fa perno sull‟art. 572 c.p., ossia che applica i principi interpretativi <strong>del</strong>ineati in<br />

tema di maltrattamenti in ambito fam<strong>il</strong>iare nella diversa fattispecie dei<br />

maltrattamenti in ambito lavorativo e al mobbing in particolare. Si ritiene infatti che<br />

non si possa prescindere (<strong>del</strong> tutto) da ambienti fam<strong>il</strong>iari o comunque di<br />

convivenza. Infatti, non solo la rubrica <strong>del</strong>la norma (maltrattamenti in famiglia o<br />

verso fanciulli), ma la stessa collocazione <strong>del</strong>la fattispecie incriminatrice nel Capo<br />

IV (<strong>del</strong> Libro II), dedicato ai „<strong>del</strong>itti contro l‟assistenza fam<strong>il</strong>iare‟, escluderebbe<br />

l‟applicab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>l‟art. 572 c.p. a condotte latu sensu mobbizzanti come quelle che<br />

si possono verificare appunto in ambienti di lavoro.<br />

Tuttavia tale affermazione pare riduttiva poiché non tiene conto che per volere<br />

<strong>del</strong> legislatore <strong>il</strong> <strong>del</strong>itto può essere commesso anche da chi si trova in una posizione<br />

giuridicamente r<strong>il</strong>evante nei confronti di persone sottoposte <strong>alla</strong> sua autorità; così<br />

operando <strong>il</strong> legislatore ha ampliato <strong>il</strong> raggio d‟azione <strong>del</strong> reato. Ciò permette quindi<br />

di applicare i principi interpretativi <strong>del</strong>ineati in tema di maltrattamenti in ambito<br />

fam<strong>il</strong>iare anche <strong>alla</strong> diversa fattispecie dei maltrattamenti in ambito lavorativo.<br />

Ovviamente, in quest‟ultimo caso non è richiesta, a differenza <strong>del</strong>la fattispecie<br />

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, la coabitazione o convivenza tra <strong>il</strong><br />

soggetto attivo e quello passivo, ma solo un rapporto continuativo e dipendente da<br />

causa diversa da quella fam<strong>il</strong>iare 138 .<br />

138 Cass. pen. 12 marzo 2001, n. 10090, in OGL, 2002, I, p. 195 ss.: la Corte ricostruisce la<br />

fattispecie nell‟ambito <strong>del</strong> <strong>del</strong>itto di maltrattamenti e in merito al rapporto di autorità stab<strong>il</strong>isce che<br />

“non v‟è dubbio che <strong>il</strong> rapporto intersoggettivo che si instaura tra <strong>il</strong> datore di lavoro e <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong><br />

subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al<br />

datore nei confronti <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> dipendente, pone quest‟ultimo nella condizione, specificamente<br />

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