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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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destinati (…) ben poteva parlarsi di vis compulsiva con riferimento all‟effettivo<br />

invio presso la citata palazzina” 131 .<br />

Tra i diversi comportamenti vessatori aziendali si può inoltre configurare<br />

un‟ipotesi di mobbing nei confronti <strong>del</strong> sindacato. Infatti non può escludersi che<br />

l‟intento aziendale fosse stato certamente anche quello di screditare <strong>il</strong> ruolo e le<br />

funzioni <strong>del</strong> sindacato sia eludendo ogni dialettica e trattativa (ossia operando in<br />

aperta violazione <strong>del</strong>le procedure previste d<strong>alla</strong> legge 223/1991), sia collocando nei<br />

locali <strong>del</strong>la palazzina i lavoratori iscritti al sindacato, in questo caso al solo fine di<br />

sollecitarli al ritiro <strong>del</strong>l‟iscrizione dallo stesso 132 .<br />

A nulla valsero certe difese datoriali con cui si escludeva la r<strong>il</strong>evanza penale <strong>del</strong><br />

mobbing piuttosto che la insussistenza di qualsiasi condotta di coartazione<br />

(indispensab<strong>il</strong>e per la contestazione <strong>del</strong>la violenza privata) oppure la mancanza dei<br />

requisiti di idoneità ed univocità degli atti posti in essere. Secondo la tesi difensiva<br />

non v‟era coartazione nelle scelte imprenditoriali: i lavoratori avrebbero comunque<br />

potuto scegliere tra accettare la novazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro oppure restare a<br />

casa, conservando <strong>il</strong> livello retributivo. Addirittura, la collocazione nella palazzina<br />

viene descritta come un fatto temporaneo e legato a scelte aziendali e<br />

conseguentemente non sarebbe stata idonea a produrre alcun effetto di coazione<br />

sulla volontà dei lavoratori. Per i fatti ora narrati <strong>il</strong> Presidente <strong>del</strong> Consiglio di<br />

Amministrazione e diversi dirigenti furono condannati per svariati episodi di<br />

violenza privata tentata ai danni di numerosi lavoratori commessi all‟interno <strong>del</strong>lo<br />

stab<strong>il</strong>imento con condanne comprese tra i nove mesi e i due/tre anni di reclusione.<br />

Due considerazioni infine. Innanzitutto che la fattispecie <strong>del</strong>ittuosa in esame si<br />

caratterizza per i contenuti assai ampi che rendono <strong>il</strong> reato di violenza privata una<br />

131 Cass. pen. 21 settembre 2006, cit.<br />

132 Cass. pen. 8 marzo 2006, cit.<br />

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