03.06.2013 Views

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

trasferimento presso certi locali <strong>del</strong>l‟azienda, un tempo destinati <strong>alla</strong> lavorazione<br />

dei laminati a freddo 129 . V‟è di più. Infatti, come emerse dall‟istruttoria e poi dal<br />

convincimento dei giudici, le reali intenzioni <strong>del</strong>la proprietà non erano solo quelle<br />

di estromettere i destinatari <strong>del</strong>la palazzina dall‟organico aziendale, perchè anche la<br />

soluzione <strong>del</strong>la novazione era a sua volta un escamotage per dissimulare <strong>il</strong><br />

sottostante intento di ridurre drasticamente <strong>il</strong> <strong>persona</strong>le impiegatizio senza <strong>il</strong><br />

rispetto <strong>del</strong>la normativa e <strong>del</strong>le prevedib<strong>il</strong>i reazioni dei sindacati.<br />

È fuori di dubbio che si trattò di una situazione lesiva <strong>del</strong>la dignità <strong>persona</strong>le dei<br />

lavoratori coinvolti; una situazione tale da determinare tanto un peggioramento<br />

<strong>del</strong>le loro capacità professionali, quanto un avv<strong>il</strong>imento <strong>del</strong> loro legittimo diritto a<br />

svolgere l‟attività lavorativa in un ambiente decoroso e non viceversa in un clima di<br />

coartazione. Così com‟è indubbio che i comportamenti messi in atto d<strong>alla</strong> proprietà:<br />

collocamento in locali fatiscenti, privazione di strumenti di lavoro, svuotamento di<br />

mansioni altro non sono che comportamenti qualificab<strong>il</strong>i come mobbizzanti. Non<br />

solo. Che coartazione vi fosse si deduce anche dal clima aziendale: i lavoratori<br />

sapevano bene che la c.d. palazzina laminati a freddo era “un‟invenzione (per)<br />

liberarsi a mo‟di vera a propria decimazione, di un certo numero di impiegati, non<br />

più giovani e di ragguardevole anzianità di servizio, quasi tutti rei di qualche<br />

mancanza nei confronti <strong>del</strong>la dirigenza” 130 . Ciò quindi mette in luce “cosa<br />

rappresentasse in concreto la palazzina e come venisse concepita dai lavoratori ivi<br />

129 Lo strumento coercitivo di tale situazione assolutamente inaccettab<strong>il</strong>e, perché lesiva dei diritti<br />

e <strong>del</strong>la dignità dei lavoratori, era proprio la Palazzina L. a F. (laminati a freddo), cioè un edificio<br />

all‟interno <strong>del</strong>la proprietà dove erano „ospitati‟ (all‟epoca dei fatti 60 dipendenti) quei lavoratori in<br />

„posizione da definire‟ (come eufemisticamente indicati d<strong>alla</strong> parte datoriale): <strong>persona</strong>le tecnico,<br />

impiegati, programmatori e altre professionalità che non si erano piegati alle pretese aziendali e per<br />

questo motivo confinati in una palazzina, con in dotazione soltanto una scrivania e condannati <strong>alla</strong><br />

più assoluta inattività per la scelta <strong>del</strong> datore di lavoro di non procedere al licenziamento: una scelta<br />

che riflette paradossalmente la volontà <strong>del</strong>l‟azienda di conservare, per quanto possib<strong>il</strong>e, „un clima<br />

costruttivo nelle relazioni sindacali‟.<br />

130 Cass. pen. 21 settembre 2006, cit.<br />

255

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!