il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...
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Diventa a questo punto importante circoscrivere <strong>il</strong> ruolo <strong>del</strong> datore di lavoro.<br />
Precisamente definire <strong>il</strong> caso in cui questi dichiari di ignorare o di non aver<br />
incoraggiato la condotta vessatoria dei propri dipendenti nei confronti di altri<br />
lavoratori. Secondo la giurisprudenza maggioritaria <strong>il</strong> datore di lavoro è colpevole<br />
<strong>del</strong> reato di violenza privata continuata in applicazione <strong>del</strong> principio stab<strong>il</strong>ito<br />
dall‟art. 40 c.p., secondo cui non impedire un evento che si ha l‟obbligo giuridico di<br />
impedire equivale a cagionarlo. Non solo. Il datore di lavoro è tenuto ad agire in<br />
forza <strong>del</strong> disposto di cui all‟art. 2087 c.c. per cui omettendo concretamente di porre<br />
fine alle vessazioni poste in essere dai propri dirigenti se ne rende<br />
corresponsab<strong>il</strong>e 127 .<br />
Emblematico esempio di violenza privata, nonché di mobbing strategico ai danni<br />
dei lavoratori, è <strong>il</strong> noto caso <strong>del</strong>la „famigerata Palazzina Laf‟ 128 . Nel caso di specie<br />
<strong>il</strong> datore di lavoro ritenne di risolvere <strong>il</strong> problema degli esuberi <strong>del</strong> <strong>persona</strong>le non<br />
attraverso gli strumenti offerti dagli ammortizzatori sociali e dalle procedure<br />
formali predisposte d<strong>alla</strong> legge (n. 223/1991), bensì perseguendo <strong>il</strong> suo obiettivo<br />
attraverso un singolare e <strong>il</strong>legittimo escamotage, cioè prospettando a quei<br />
dipendenti che si opponevano <strong>alla</strong> proposta aziendale di novazione contrattale <strong>il</strong><br />
127 Cass. pen. 12 gennaio 2001, n. 10090, cit. La Suprema Corte ha condannato a 4 anni di<br />
reclusione <strong>il</strong> datore di lavoro per <strong>il</strong> reato continuato di cui all‟art. 610 c.p. per avere quale titolare<br />
<strong>del</strong>la ditta, avvalendosi <strong>del</strong> clima di intimidazione creato dai suoi capogruppo, e omettendo di<br />
reprimere i loro eccessi, costretto alcuni suoi dipendenti ad aumentare l‟impegno lavorativo oltre <strong>il</strong><br />
tollerab<strong>il</strong>e.<br />
128 Sulla famigerata palazzina LAF – ILVA di Taranto si può ripercorrere <strong>il</strong> fatto giudiziale nei<br />
vari gradi di giudizio: Trib. pen. Taranto 7 marzo 2002, cit.; App. Lecce, sez. distaccata Taranto,<br />
sez. pen. 10 agosto 2005, in www.unicolavoro.<strong>il</strong>sole24ore.com; Cass. pen. 21 settembre 2006, in<br />
D&G, 2006, 38, p. 64 ss., con nota di FERRARI. Sulla vicenda si veda altresì la Relazione conclusiva<br />
<strong>del</strong>l‟indagine svolta d<strong>alla</strong> Commissione Lavoro <strong>del</strong> Senato, Sulla situazione degli stab<strong>il</strong>imenti <strong>del</strong><br />
gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure, in RIDL, 1999, II, p. 89 ss., ove si denunciava già dal 1999,<br />
in concomitanza con <strong>il</strong> cambio <strong>del</strong>la proprietà, una logica aziendale tesa a realizzare obiettivi di<br />
crescita economica e di produttività non soltanto violando diposizioni di legge (disposizioni sulla<br />
sicurezza degli impianti e sulla sicurezza sul lavoro, disciplina sull‟orario di lavoro), ma anche<br />
ricorrendo all‟uso „di strumenti di persuasione non propriamente legittimi‟, ma convincenti, poiché<br />
in grado di incidere sullo stato di tranqu<strong>il</strong>lità individuale dei lavoratori nel caso non avessero voluto<br />
adeguarsi al „consiglio‟ loro rivolto (la novazione peggiorativa <strong>del</strong> contratto di lavoro). Altro<br />
esempio significante di mobbing strategico è descritto in dottrina da PAPPALARDO A., Cronisti<br />
vittime <strong>del</strong> mobbing strategico, in Responsab<strong>il</strong>ità&Risarcimento, 2005, n. 9, p. 34 ss.<br />
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