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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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Certa dottrina poi r<strong>il</strong>eva come la violenza di realizzi anche in quelle ipotesi in<br />

cui “non sia rivolta direttamente <strong>alla</strong> <strong>persona</strong> offesa (…) ma attinga (…) (a) beni di<br />

pertinenza <strong>del</strong> soggetto, in modo tale che comunque si conseguano gli effetti voluti<br />

nei confronti <strong>del</strong>la vittima; si pensi al caso in cui <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> sia violentemente<br />

privato degli strumenti necessari per l‟attività lavorativa, ovvero ai casi in cui egli<br />

sia fatto lavorare in uno stato di totale isolamento, venendo privato, ad esempio<br />

anche <strong>del</strong>la possib<strong>il</strong>ità di comunicare telefonicamente con l‟esterno, ovvero ancora<br />

si pensi all‟impedimento all‟accesso in locali dove si dovrebbe svolgere la<br />

prestazione lavorativa” 124 : si tratta di ipotesi di violenza c.d. impropria che si<br />

realizzano con l‟uso di mezzi anomali ma diretti ad esercitare pressioni sulla<br />

volontà altrui.<br />

In alternativa <strong>alla</strong> coercizione esercitata con violenza v‟è quella esercitata per<br />

mezzo <strong>del</strong>la minaccia. Qui è sufficiente che l‟agente eserciti genericamente<br />

un‟azione intimidatoria. Tale è ad esempio quella dichiarazione datoriale idonea a<br />

innestare <strong>il</strong> timore di un pregiudizio, in grado di porre <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> nella condizione<br />

di comprendere concretamente quale sarà <strong>il</strong> comportamento che gli è subdolamente<br />

richiesto, nonché la minaccia prospettab<strong>il</strong>e da un suo eventuale rifiuto. Inoltre, tale<br />

atteggiamento limita la libertà di determinarsi o di autodeterminarsi o di agire <strong>del</strong><br />

<strong>lavoratore</strong> 125 . Non v‟è dubbio che siffatto comportamento datoriale richiami <strong>il</strong><br />

fenomeno <strong>del</strong> mobbing 126 .<br />

124 De FALCO, La r<strong>il</strong>evanza penale <strong>del</strong> mobbing approda in cassazione, cit., p. 182.<br />

125 Tra i molti, cfr. GARAVELLI M., Delitti contro la <strong>persona</strong>, in Giurisprudenza sistematica di<br />

diritto penale diretta da Bricola F. e Zagrebelsky G., Codice penale, parte speciale, vol. V, Torino,<br />

1996, p. 598.<br />

126 Cfr. Trib. Taranto, 7 marzo 2002, in RP, 2002, p. 700 ss., secondo cui si determina <strong>il</strong> reato di<br />

tentata violenza privata nell‟ipotesi in cui <strong>il</strong> comportamento <strong>del</strong>l‟agente determina nel soggetto<br />

passivo, attraverso la costante pressione di una minaccia più o meno velata, una condizione<br />

patologica caratterizzata da una sensazione di timore, associata a segni sintomatici indicativi di<br />

iperattività <strong>del</strong> sistema nervoso autonomo, tale da sfociare poi in una sindrome post traumatica da<br />

stress (mobbing) quando l‟evento traumatico dura da oltre sei mesi.<br />

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