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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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costitutivi di fattispecie penali, oppure come movente atto a ispirare la condotta o <strong>il</strong><br />

disegno criminoso <strong>del</strong> mobber (elemento valido a connotare l‟elemento soggettivo<br />

<strong>del</strong> reato) o infine come circostanza aggravante <strong>del</strong> reato realizzato dal mobber 111 .<br />

Caratteristica necessaria affinché le pratiche vessatorie siano penalmente<br />

r<strong>il</strong>evanti è che le condotte non siano episodiche, ma frequenti, cioè dovranno<br />

ripetersi sistematicamente per un certo arco temporale, secondo un unico disegno<br />

vessatorio, richiamando <strong>alla</strong> mente lo schema <strong>del</strong> reato continuato (ex art. 81, c. 2,<br />

c.p.).<br />

In merito certa dottrina sottolinea che “nella fattispecie di mobbing è certamente<br />

individuab<strong>il</strong>e quella che può dirsi l‟essenza tipica <strong>del</strong> reato continuato, cioè<br />

l‟ideazione e volizione di un obiettivo unitario (la vessazione <strong>del</strong>la vittima) che<br />

informa di sé un programma complesso, nel quale si collocano le singole condotte,<br />

che l‟agente si rappresenta nelle loro linee essenziali sin dal concepimento<br />

<strong>del</strong>l‟obiettivo e <strong>del</strong> programma, ma che attua di volta in volta sulla base di singole<br />

determinazioni sul piano volitivo” 112 .<br />

Nel rispetto di questi presupposti <strong>il</strong> fatto <strong>il</strong>lecito mobbing può essere ricondotto a<br />

diverse fattispecie di reato previste dal codice penale.<br />

In particolare, la giurisprudenza inquadra i comportamenti vessatori ora<br />

nell‟alveo <strong>del</strong> reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) 113 , ora tra i reati di lesioni<br />

111 CASTELNUOVO A., Mobbing e reato, p. 61. La circostanza aggravante è precisamente quella<br />

di cui all‟art. 61, n. 11, c.p.: l‟autore <strong>del</strong> reato (<strong>il</strong> datore di lavoro o i dirigenti posti in posizione di<br />

supremazia) ha agito con abuso di autorità, di relazione di ufficio o di prestazione d‟opera.<br />

112 DE FALCO G., La r<strong>il</strong>evanza penale <strong>del</strong> mobbing approda in cassazione, in CP, 2008, I, p. 182<br />

ss. 113 Il mobbing è configurato come <strong>del</strong>itto di maltrattamenti da Cass. pen. 12 marzo 2001, in DPL,<br />

2002, p.2744 ss.; Cass. pen. 29 agosto 2007, n. 33624, pubblicata in diverse riviste, tra cui in LG,<br />

2007, p. 991 ss., con nota di MURATORIO, in RIDL, 2008, II, p. 409 ss., con nota di GIAPPICHELLI;<br />

Trib. Belluno, 30 gennaio 2007, in Guida dir, 2007, n. 24, p. 59 ss., con commento di ROSI, in LPO,<br />

2008, p. 478 ss., con nota di LO MONTE. Secondo l‟orientamento maggioritario poi <strong>il</strong> mobbing non è<br />

inquadrab<strong>il</strong>e nel reato di art. 571 c.p.: „abuso dei mezzi di correzione e disciplina‟; infatti, nel<br />

rapporto di lavoro subordinato è da escludere per <strong>il</strong> datore di lavoro possa usare un qualunque mezzo<br />

di violenza fisica sulla <strong>persona</strong> <strong>del</strong> prestatore di lavoro, sia pure con l‟intenzione di correggere;<br />

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