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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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Permane così l‟idea che ciò che avviene all‟interno <strong>del</strong>l‟azienda sia di dominio<br />

<strong>del</strong> datore di lavoro e che, tra quelle mura, <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> sia completamente<br />

sottoposto al potere dispositivo <strong>del</strong> datore di lavoro 9 .<br />

Non è immune da sim<strong>il</strong>e impostazione <strong>il</strong> legislatore: anche quelle norme<br />

predisposte in senso favorevole al <strong>lavoratore</strong> non riescono a emergere con “la loro<br />

carica innovativa”, mantenendo di contro quel certo assopimento che ha avuto<br />

come effetto “una lunga pratica di desuetudine o di limitata applicazione”,<br />

agevolando la strategia aziendale <strong>del</strong>la “fatalità, se non addirittura (<strong>del</strong>la) naturale o<br />

persino innata predisposizione <strong>del</strong> prestatore” <strong>alla</strong> lesione <strong>del</strong>la propria <strong>persona</strong> 10 .<br />

Né la contrattazione collettiva rimane indenne, avendo a lungo tollerato <strong>il</strong><br />

mantenimento di clausole monetizzanti <strong>il</strong> rischio o <strong>il</strong> pregiudizio <strong>alla</strong> salute 11 .<br />

Quanto ora descritto ha favorito l‟imperversare di una dimensione risarcitoria,<br />

poiché si riconosce al <strong>lavoratore</strong> un risarcimento laddove “<strong>il</strong> rischio si è ormai<br />

verificato e <strong>il</strong> progetto prevenzionale è fallito, sicché <strong>il</strong> prestatore deve<br />

accontentarsi di qualche cosa di meno e cioè di un ristoro patrimoniale, che mai o<br />

quasi mai può dirsi equivalente <strong>alla</strong> conservazione <strong>del</strong> bene, oggetto di protezione<br />

in via primaria da parte <strong>del</strong>la norma giuridica” 12 : quanto affermato comporta<br />

9 NATOLI U, Sicurezza, libertà, dignità <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> nell‟impresa, cit., p. 5.<br />

10 MONTUSCHI L., Diritto <strong>alla</strong> salute e organizzazione <strong>del</strong> lavoro, cit., p. 50. L‟Autore fa<br />

riferimento <strong>alla</strong> legislazione prevenzionale <strong>del</strong> biennio 1955-1956 caratterizzata da una genericità<br />

tale da impedire non solo l‟attuazione di una sinergia tra l‟apparato normativo e l‟art. 2087 c.c., ma<br />

anche di riempire i vuoti normativi lasciati dal sistema precedente. Per una lettura critica <strong>del</strong>la<br />

normativa in parola si rinvia al celebre rapporto <strong>del</strong> CNEL, Osservazioni e proposte e rapporto<br />

preliminare sul riordino <strong>del</strong>la previdenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie derivanti dal<br />

lavoro, Roma, 1967, p. 855; nonché <strong>del</strong>lo stesso Autore, Ambiente di lavoro, cit., p. 90. Si deve<br />

ricordare, sin da queste prime osservazioni, che a seguito <strong>del</strong> D.lgs. n. 81/2008, sub art. 304, sono<br />

state abrogate, tra le altre, le seguenti norme: D.P.R. n. 547/1955, n. 164/1955, n. 303/1956.<br />

11 Sul fenomeno <strong>del</strong>la monetizzazione strisciante che interessa la contrattazione si vedano i c.d.<br />

accordi aggiuntivi che distribuiscono i lavoratori in tre fasce di rischio, collegando a ognuna<br />

un‟indennità secondo, appunto, la logica <strong>del</strong>la monetizzazione <strong>del</strong>la salute.<br />

12 In questi termini MONTUSCHI L., ult. op. cit., p. 88. Nella giurisprudenza di cassazione a<br />

favore <strong>del</strong>l‟orientamento risarcitorio: Cass. 13 settembre 1982, n. 4874, in OGL, 1983, p. 541 ss.,<br />

secondo cui “<strong>il</strong> diritto di cui all‟art. 2087 c.c. non poteva essere tutelato in via preventiva, ma solo<br />

nel caso in cui ne fosse realizzata la violazione”; contra Cass. 27 maggio 1983, n. 3689, in GCM,<br />

1983, fasc. 5, riconduce la responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> datore di lavoro nell‟ambito <strong>del</strong>la responsab<strong>il</strong>ità<br />

contrattuale e in chiave non meramente risarcitoria.<br />

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