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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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decreto in parola contiene diverse liste: una prima lista esamina malattie la cui<br />

origine lavorativa è detta di elevata probab<strong>il</strong>ità, una seconda lista riguarda malattie<br />

la cui origine lavorativa è di limitata probab<strong>il</strong>ità, una terza lista considera le<br />

malattie la cui origine lavorativa è possib<strong>il</strong>e. Il mobbing è indicato tra le malattie da<br />

costrittività organizzativa, quindi fra quelle a limitata probab<strong>il</strong>ità di origine<br />

lavorativa (seconda lista): ciò significa che la malattia da mobbing non determina<br />

un indennizzo automatico. Nonostante ciò si chiede <strong>il</strong> parziale annullamento <strong>del</strong><br />

decreto sulla base che esso fa assurgere surrettiziamente <strong>il</strong> mobbing a malattia<br />

tabellata pur mancano definizioni scientifiche certe. Tale motivo <strong>del</strong> ricorso non è<br />

accolto dal tribunale amministrativo. In questo caso i giudici colgono “l‟esatta<br />

funzione che è quella <strong>del</strong>la sola raccolta <strong>del</strong> dato epidemiologico onde porre le basi<br />

scientifiche per una eventuale modificazione o integrazione <strong>del</strong>le tabelle <strong>del</strong>le<br />

malattie professionali” 106 , mentre non pare colgano l‟esatta funzione <strong>del</strong>la circolare,<br />

che non è certamente quella di inserire <strong>il</strong> mobbing tra le malattie tabellate.<br />

In ogni caso con l‟annullamento <strong>del</strong>la circolare, così come con la dichiarazione<br />

di <strong>il</strong>legittimità costituzionale <strong>del</strong>la legge <strong>del</strong>la regione Lazio, si lascia, ancora una<br />

volta,„fuori dalle regole‟ <strong>il</strong> fenomeno <strong>del</strong> mobbing.<br />

A questo punto che <strong>il</strong> legislatore legiferi, che <strong>il</strong> Comitato aggiorni le tabelle<br />

oppure che si decida di non aspettare un intervento <strong>del</strong> legislatore, che si accolga<br />

come già sufficientemente regolato dal diritto positivo e d<strong>alla</strong> giurisprudenza <strong>il</strong><br />

fenomeno in parola. Solo così operando non sarà sminuita ogni possib<strong>il</strong>e attività<br />

posta in essere da parte di quegli organi che quotidianamente sono chiamati ad<br />

occuparsi <strong>del</strong> fenomeno.<br />

TU conterrà anche liste di malattie di probab<strong>il</strong>e e di possib<strong>il</strong>e origine lavorativa, da tenere sotto<br />

osservazione ai fini <strong>del</strong>la revisione <strong>del</strong>le tabelle <strong>del</strong>le malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211<br />

TU”.<br />

106 CASUCCIO N., Mobbing e Ina<strong>il</strong>, cit., p. 201.<br />

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