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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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V‟è di più. Infatti, sempre secondo <strong>il</strong> collegio amministrativo la circolare tende a<br />

confondere, attraverso l‟irrigidimento definitorio, <strong>il</strong> mobbing quale fonte di<br />

risarcimento con vicende <strong>il</strong>lecite che già l‟ordinamento reprime a favore <strong>del</strong>la<br />

dignità <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, in particolare con l‟art. 2087 c.c. e con gli artt. 9 e 15, c. 1,<br />

lett. b, <strong>del</strong>lo Statuto dei diritti dei lavoratori.<br />

Quindi, le censure definitorie derivano dall‟aver l‟Ente ricondotto in modo<br />

implicito la malattia da mobbing tra quelle tabellate, cioè tra quelle classificate tali<br />

per decisione <strong>del</strong> Comitato Scientifico: l‟unico legittimato all‟elaborazione e<br />

revisione periodica <strong>del</strong>le Tabelle; così facendo l‟Ente si sarebbe surrettiziamente<br />

sostituito al Comitato Scientifico impadronendosi di una competenza non<br />

riconosciutagli dal legislatore.<br />

La decisione <strong>del</strong> tribunale amministrativo è stata impugnata aventi al Consiglio<br />

di Stato. Nelle more <strong>del</strong>la sentenza di secondo grado si sono formati due distinti<br />

orientamenti: l‟uno favorevole, l‟altro contrario al ragionamento seguito dal giudice<br />

di prime cure 97 . Quest‟ultimo mette in luce come d<strong>alla</strong> lettera <strong>del</strong>la circolare non<br />

trapeli la volontà <strong>del</strong>l‟Ente estensore di non rispettare le regole e i principi generali<br />

<strong>del</strong>le malattie non tabellate: anzi, nell‟incipit <strong>del</strong>la circolare si afferma che è nelle<br />

intenzioni <strong>del</strong>l‟Istituto operare nel rispetto <strong>del</strong>la normativa (d.lgs. n. 38/2000) e<br />

<strong>del</strong>la giurisprudenza <strong>del</strong>la Consulta (sentenza n. 179/1988). Inoltre, sottolineano<br />

alcuni commentatori <strong>alla</strong> decisione <strong>del</strong> tribunale amministrativo che “se le patologie<br />

derivate da costrizione organizzativa fossero state comprese tra quelle tabellate …<br />

non ci sarebbe stato alcun bisogno di indagini, ispezioni o prove, perché<br />

l‟insorgenza <strong>del</strong>la patologia avrebbe determinato la realizzazione <strong>del</strong>la presunzione<br />

97 Trib.Grosseto, 10 ottobre 2006, in LG, 2007, p. 738 ss.. in dottrina SORGI C., Il Tar, l‟Ina<strong>il</strong> e <strong>il</strong><br />

mobbing, cit., p. 1204, secondo cui la sentenza <strong>del</strong> Tar non ha colto nessun prof<strong>il</strong>o <strong>del</strong>le<br />

caratteristiche <strong>del</strong>la circolare n. 71/2003; CASUCCIO N., Mobbing e Ina<strong>il</strong>, cit., 202, si rinvia ancora a<br />

SORGI per un chiaro cenno al problema <strong>del</strong>la giurisdizione; GIUBBONI S., Mobbing e tutela<br />

previdenziale, cit., p. 178.<br />

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