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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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Ciò posto, <strong>il</strong> Tribunale amministrativo innanzitutto esclude l‟indennizzo come<br />

conseguenza <strong>del</strong> presunto rischio lavorativo specifico da mobbing appunto perché<br />

non è sufficiente affermare la r<strong>il</strong>evanza in sé <strong>del</strong>le malattie non tabellate, ma<br />

occorre “verificare se diano luogo all‟esposizione <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> ad una specifica<br />

lavorazione morbigena assunta come in sé pericolosa direttamente dal legislatore” 95 .<br />

Secondariamente, la circolare non si limita a offrire agli Uffici territoriali un<br />

complesso di elementi identificativi <strong>del</strong> mobbing, cioè indicazioni operative<br />

uniformi, ma ha irrigidito la definizione di costrittività organizzativa “quale pratica<br />

morbigena indennizzab<strong>il</strong>e, in assenza non solo di un‟esatta definizione normativa<br />

<strong>del</strong>la stessa e di univoci indirizzi <strong>del</strong>la giurisprudenza, ma soprattutto <strong>del</strong> doveroso<br />

approfondimento medico scientifico al riguardo” 96 . Invece, un‟applicazione<br />

rigorosa <strong>del</strong>la legge avrebbe comportato per l‟Ente estensore soltanto la possib<strong>il</strong>ità<br />

di indicare gli elementi essenziali <strong>del</strong>la patologia sulla base di definizioni<br />

scientifiche serie e rigorose, nulla di più.<br />

L‟occasione serve poi al giudice amministrativo per aderire a quell‟orientamento<br />

giurisprudenziale secondo cui non è legittimo né possib<strong>il</strong>e ricondurre tutte le<br />

dinamiche <strong>del</strong>le relazioni di lavoro presenti all‟interno di un‟impresa <strong>alla</strong> nozione<br />

di costrittività organizzativa, giacché essa non è certo espressione <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong><br />

<strong>lavoratore</strong> ad operare in un ambiente professionale asettico o, comunque, cordiale,<br />

al più potendosi pretendere comportamenti di buona fede da tutte le parte <strong>del</strong><br />

rapporto di lavoro, indipendentemente, quindi, dai dati caratteriali dei singoli attori.<br />

precedente orientamento. Allo stato la prova non deve essere valutata in termini di ragionevole<br />

„certezza‟, (nel senso che, esclusa la r<strong>il</strong>evanza <strong>del</strong>la mera possib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>l‟origine professionale, la<br />

malattia può essere ravvisata solo in presenza di un r<strong>il</strong>evante o elevato grado di probab<strong>il</strong>ità), ma la<br />

prova si fonda su un giudizio di ragionevole „probab<strong>il</strong>ità‟, agevolando la ricostruzione probatoria a<br />

carico <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>: cfr. Cass. 5 settembre 2006, n. 19047, in D&G, 2006, n. 35, p. 18 ss.<br />

95 Tar Lazio 4 luglio 2005, n. 5454, cit.<br />

96 Tar Lazio 4 luglio 2005, n. 5454, cit.; cfr. SORGI C., Il Tar, l‟Ina<strong>il</strong> e <strong>il</strong> mobbing, in LG, 2005,<br />

p. 1199 ss.; mentre per una considerazione in chiave medica DEL NOVO M., Il mobbing: malattia<br />

non tabellata indennizzab<strong>il</strong>e?, in ISL, 2005, p. 551 ss.<br />

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