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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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In altre parole, laddove si dimostri l‟attinenza causale tra ambiente di lavoro e<br />

malattia sarà possib<strong>il</strong>e ricondurre tra le tecnopatie professionali non tabellate anche<br />

le sindromi psichiche da costrittività organizzativa originatesi, appunto, in<br />

„specifiche e particolari condizioni <strong>del</strong>l‟attività lavorativa‟. Queste ultime, infine,<br />

sono unicamente quelle che ricorrono nei casi di „incongruenze <strong>del</strong>le scelte di<br />

ambito organizzativo‟ contraddistinte d<strong>alla</strong> presenza di „caratteristiche strutturali,<br />

durature e oggettive e verificab<strong>il</strong>i e documentab<strong>il</strong>i tramite riscontri altrettanto<br />

oggettivi e non suscettib<strong>il</strong>i di discrezionalità interpretativa‟ 89 .<br />

Con riferimento all‟accertamento <strong>del</strong>le condizioni di rischio poi l‟Ente estensore<br />

prevede, così come per le malattie tabellate, l‟obbligo per l‟assicurato di produrre la<br />

documentazione idonea a supportare <strong>il</strong> riconoscimento <strong>del</strong>la malattia di origine<br />

lavorativa: in questa fase l‟Istituto ha <strong>il</strong> dovere potere di verificare l‟esistenza dei<br />

presupposti <strong>del</strong>l‟asserito diritto, anche mediante l‟impegno partecipativo nella<br />

ricostruzione degli elementi probatori <strong>del</strong> nesso eziologico 90 . È chiaramente<br />

valorizzata l‟importanza <strong>del</strong>l‟indagine ispettive poiché non sempre <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> è in<br />

grado di produrre prove documentali sufficienti; pertanto, è necessario procedere<br />

con indagini ispettive per raccogliere le prove testimoniali dei colleghi di lavoro,<br />

<strong>del</strong> responsab<strong>il</strong>e dei servizi di prevenzione e protezione <strong>del</strong>le aziende e di ogni<br />

<strong>persona</strong> informata sui fatti. In conclusione, le indagini ispettive sono volte sia ad<br />

acquisire riscontri oggettivi in merito a quanto dichiarato dall‟assicurato, sia a<br />

integrare gli elementi probatori prodotti dall‟assicurato. Solo per le patologie di cui<br />

<strong>alla</strong> circolare n. 71/2003 l‟indagine ispettiva deve essere sempre svolta, salvo che <strong>il</strong><br />

89 In questi termini circolare Ina<strong>il</strong> n. 71/2003, cit.<br />

90 Cfr. circolare Ina<strong>il</strong> 30 settembre 1997, n. 80, avente ad oggetto la sentenza n. 179/1988 <strong>del</strong>la<br />

Corte Costituzionale e le nuove modalità di trattazione <strong>del</strong>le pratiche di tecnopatie non tabellate.<br />

Secondo l‟Ente estensore, all‟interno <strong>del</strong>la categoria „malattie non tabellate‟, è poi possib<strong>il</strong>e<br />

distinguere tecnopatie che si caratterizzano per la loro complessità o per <strong>il</strong> loro carattere <strong>del</strong> tutto<br />

inedito e tecnopatie già note. Solo con riferimento alle prime si riconosce la competenza a decidere<br />

in capo <strong>alla</strong> Direzione generale, mentre per le altre, ossia per quelle di fac<strong>il</strong>e individuazione, la<br />

competenza è in capo alle sedi territoriali.<br />

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