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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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molestia contemplata d<strong>alla</strong> disciplina antidiscriminatoria: la molestia sessuale 69 . Ad<br />

esempio cioè avviene in certa contrattazione collettiva che ricopia, quasi per intero,<br />

le disposizioni previste nei codici di comportamento per la tutela dalle molestie<br />

sessuali 70 .<br />

In questa direzione non devono indurre in confusione una serie di dati empirici<br />

che riconducono, apparentemente, <strong>il</strong> mobbing alle molestie sessuali, primo tra i<br />

quali la possib<strong>il</strong>ità di stab<strong>il</strong>ire un prof<strong>il</strong>o tipo di vittima di sesso femmin<strong>il</strong>e e di età<br />

superiore ai 40 anni. Il fenomeno mobbing interessa infatti “<strong>il</strong> 70% <strong>del</strong>le donne,<br />

rispetto al 30% degli uomini; e tra le donne le più colpite sono quelle appartenenti a<br />

minoranze razziali, portatrici di handicap, quelle aventi un diverso orientamento<br />

sessuale, nonché le donne incinte” 71 . È vero, in secondo luogo, che <strong>il</strong> passaggio dal<br />

mobbing alle molestie sessuali è piuttosto frequente 72 e, infine, che le situazioni di<br />

molestie sessuali presentano notevoli somiglianze con quelle <strong>del</strong> mobbing per<br />

quanto riguarda la difficoltà per la vittima di raccontare quanto accaduto,<br />

difendersi, presentare querela, fornire le prove, trovare i testimoni 73 .<br />

Ciò tuttavia non deve indurre a leggere <strong>il</strong> mobbing come una molestia sessuale o<br />

in senso più ampio come una <strong>del</strong>le molestie ricondotte <strong>alla</strong> disciplina speciale; si<br />

potrebbe al più parlare di contiguità, piuttosto che di simbiosi tra mobbing e<br />

69<br />

Cfr. Trib. Forlì, 2 marzo 2006 (in www.<strong>persona</strong>e<strong>danno</strong>.it) ove <strong>il</strong> giudice <strong>del</strong> lavoro fonda la<br />

linea di demarcazione tra le condotte di mobbing e di molestie sessuali su due differenze<br />

fondamentali: “la molestie sessuale può essere costituita anche da un solo atto, <strong>il</strong> mobbing deve<br />

essere sistematico. Il molestatore ha, nei confronti <strong>del</strong>la vittima, un chiaro intento libidinoso, <strong>il</strong><br />

mobber può tendere a dare fastidio, punire, denigrare, espellere. In sostanza la molestia sessuale è<br />

una manovra di avvicinamento, <strong>il</strong> mobbing è una strategia di allontanamento”.<br />

70<br />

Cfr. supra.<br />

71<br />

Cfr. Parere <strong>del</strong>la Commissione per i diritti <strong>del</strong>la donna e le pari opportunità, destinato <strong>alla</strong><br />

Commissione per l‟occupazione e gli affari sociali sul mobbing sul posto di lavoro [2001/2339 (Ini)]<br />

ivi sono riportati i dati elaborati dal Comitato Economico e Sociale francese (Ces) nel parere <strong>del</strong> 21<br />

apr<strong>il</strong>e 2001, avendo come punto di partenza uno studio nazionale e internazionale svolto d<strong>alla</strong> dott.<br />

HIRIGOYEN M.F.<br />

72<br />

Tra i numerosi arresti si veda: Trib. Pavia, 14 dicembre 2002, in D&L, 2003, p. 349; Trib.<br />

Pisa, 3 ottobre 2001, cit.<br />

73<br />

Rapporto Cnel 2002, Il lavoro <strong>del</strong>le donne tra tutela legislativa e previsioni contrattuali, (a<br />

cura <strong>del</strong>la) Commissione <strong>del</strong>l‟Informazione <strong>del</strong> Cnel (III), 27 febbraio 2002, Roma, consultab<strong>il</strong>e sul<br />

sito www.cnel.it. Sulla maggior incidenza <strong>del</strong> mobbing sulle donne rispetto agli uomini anche la<br />

Risoluzione <strong>del</strong> Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, cit., punto 4.<br />

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