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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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3. Il mobbing e la normativa antidiscriminatoria<br />

Il fenomeno mobbing è da alcuni ricondotto sotto l‟egida <strong>del</strong>le discriminazioni 68 .<br />

Forti dubbi nascono da una lettura <strong>del</strong>la disciplina antidiscriminatoria in chiave<br />

estensiva che sembra andare ben oltre la volontà <strong>del</strong> legislatore. Infatti, <strong>alla</strong> stregua<br />

dei D.Lgs. n. 215/2003, n. 216/2003 e n. 145/2005 (di attuazione rispettivamente<br />

<strong>del</strong>la direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone<br />

indipendentemente d<strong>alla</strong> razza e dall‟origine etnica, <strong>del</strong>la direttiva 2000/78/Ce per<br />

la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e <strong>del</strong>la<br />

direttiva 2002/73/Ce in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne,<br />

per quanto riguarda l‟accesso al lavoro, <strong>alla</strong> formazione e <strong>alla</strong> promozione<br />

professionale e le condizioni di lavoro) la disciplina antidiscriminatoria considera<br />

discriminazioni anche le molestie, ossia “quei comportamenti indesiderati … aventi<br />

lo scopo o l‟effetto di violare la dignità di una <strong>persona</strong> e di creare un clima<br />

intimidatorio ost<strong>il</strong>e degradante um<strong>il</strong>iante offensivo”, ma solo quando vengano posti<br />

in essere per motivi di religione, convinzioni <strong>persona</strong>li, handicap, età, orientamento<br />

sessuale, razza, origine etnica, per ragioni connesse al sesso, nonché molestie<br />

sessuali: si tratta di una disciplina speciale, predisposta per regolare specifiche<br />

tipologie di molestie.<br />

Desta inoltre perplessità la trattazione unitaria <strong>del</strong> mobbing con un unico tipo di<br />

68 Secondo DEL PUNTA R., Diritti <strong>del</strong>la <strong>persona</strong> e contratto di lavoro, cit., p. 219: pur<br />

ammettendosi l‟ipotesi <strong>del</strong>la relazione mobbing e molestie morali e la conseguente riconduzione <strong>del</strong><br />

primo “a livello di fattispecie (e non solo di trattamento) nella normativa antidiscriminatoria” si deve<br />

comunque r<strong>il</strong>evare come “l‟assorbimento non pare realizzarsi completamente, nella misura in cui è<br />

prospettab<strong>il</strong>e una contemporanea lesione, e <strong>del</strong> bene <strong>del</strong>l‟uguaglianza (protetto d<strong>alla</strong> normativa<br />

antidiscriminatoria) e di quello <strong>del</strong>la <strong>persona</strong>lità morale (protetto dall‟art. 2087 c.c.)”. Sulla valenza<br />

giuridica e nozione propria <strong>del</strong> mobbing si veda BONA M., Responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e da mobbing sul<br />

lavoro, cit., p. 1112 e 1122, secondo <strong>il</strong> quale <strong>il</strong> mobbing “è qualcosa di più circoscritto rispetto al<br />

concetto di molestie morale (ma contemporaneamente qualcosa di più grave ed insidioso)”. In<br />

giurisprudenza v. Trib. Forlì 28 gennaio 2005, cit.; Trib. Ariano Arpino, 3 febbraio 2004, in GM,<br />

2007, p. 662 ss., esclude che le molestie di cui al D.Lgs. n. 216/2003 si estendano al mobbing.<br />

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