03.06.2013 Views

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>del</strong>la procedura 53 . Non pare che ciò violi i principi garantistici contenuti nell‟art. 7<br />

Statuto dei Lavoratori. Si potrebbe obiettare che in questo modo verrebbe meno la<br />

differenza con la procedura formale che prevede, appunto (stando al tenore<br />

letterale), un procedimento disciplinare. All‟obiezione si potrebbe peraltro replicare<br />

osservando che la differenza tra le due procedure non è fondata su quest‟aspetto;<br />

non avrebbe senso, altrimenti, quanto previsto dalle parti contraenti in sede di<br />

dichiarazioni di principio, ossia che “nei confronti degli autori di mobbing si<br />

applicano le misure disciplinari”, senza porre attenzione alcuna al tipo di<br />

procedimento che conduce <strong>alla</strong> sanzione. Si può sostenere, <strong>del</strong> resto, che le<br />

differenze tra le procedure de quibus interessino piuttosto altri aspetti e<br />

precisamente: la funzione residuale <strong>del</strong>la procedura formale rispetto a quella<br />

informale (avendo le parti contrattuali previsto <strong>il</strong> ricorso <strong>alla</strong> procedura formale ove<br />

la <strong>persona</strong> oggetto di mobbing non ritenga di far ricorso <strong>alla</strong> procedura informale,<br />

ovvero qualora dopo tale intervento, <strong>il</strong> comportamento indesiderato permanga); gli<br />

organi coinvolti nella decisione finale (<strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> consiglio di amministrazione<br />

nella procedura formale; <strong>il</strong> Consigliere di Fiducia nella procedura informale).<br />

Altre perplessità si generano poi con riferimento <strong>alla</strong> procedura formale:<br />

precisamente in merito alle clausole contrattuali con cui le parti descrivono i<br />

comportamenti da adottare una volta accertati i fatti molesti. Al riguardo è previsto<br />

che la direzione <strong>del</strong> <strong>persona</strong>le, nel rispetto dei principi di cui <strong>alla</strong> legge n. 125/1991,<br />

laddove ritenga fondati i fatti, adotti le “misure organizzative opportune per la<br />

cessazione immediata dei comportamenti di molestia, d‟intesa con le organizzazioni<br />

sindacali e sentita la Consigliera di Fiducia, al fine di ripristinare un ambiente di<br />

53 Nella motivazione, allegata <strong>alla</strong> proposta di Risoluzione sul Consigliere d‟Impresa, presentata<br />

dal Presidente <strong>del</strong>la Commissione per i diritti <strong>del</strong>la donna al Parlamento europeo, si riconosceva la<br />

possib<strong>il</strong>ità che la sanzione disciplinare potesse essere pronunziata “unitamente dal Consigliere di<br />

Fiducia e dal datore di lavoro”: si veda la Risoluzione A3-0043/94 <strong>del</strong> Parlamento europeo 11<br />

febbraio 1994 sulla designazione di un consigliere nelle imprese.<br />

220

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!