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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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una conc<strong>il</strong>iazione, come potrebbe accadere ad esempio con un atto di pentimento<br />

<strong>del</strong> molestatore. Ivi <strong>il</strong> mobber pone fine (o assicura di porre fine) al comportamento<br />

molesto e come conseguenza gli è garantita l‟impunità. Il problema si risolve così<br />

in modo informale, senza traumi per nessuno? Di certo non per <strong>il</strong> mobber.<br />

Ma non solo. Altre perplessità si generano non essendo previsto dai contratti<br />

collettivi un elenco in via esemplificativa <strong>del</strong>le condotte moleste definib<strong>il</strong>i in via<br />

informale: così da far pensare che qualunque condotta possa essere conc<strong>il</strong>iata<br />

„amichevolmente‟. Nessuna indicazione, poi, è data su un altro diverso aspetto: si<br />

pensi al caso di comportamenti molesti posti in essere nei confronti di differenti<br />

soggetti e in periodi di tempo differenti. Il mobber potrebbe conc<strong>il</strong>iare in modo<br />

informale con ciascuna vittima e, ogni volta, restare immune da sanzione. Certo, in<br />

casi <strong>del</strong> genere, è prevista la possib<strong>il</strong>ità per <strong>il</strong> soggetto leso di ottenere tutela<br />

ricorrendo successivamente <strong>alla</strong> procedura formale. Tuttavia, prima di ottenere una<br />

soluzione definitiva, occorrerà aprire una nuova procedura al termine <strong>del</strong>la quale si<br />

può solo immaginare che la sanzione disciplinare sarà decisa applicando <strong>il</strong> principio<br />

„ora per allora‟, ossia <strong>alla</strong> luce dei comportamenti pregressi. Invece, laddove non si<br />

apra una nuova procedura, sarà possib<strong>il</strong>e eludere, con l‟escamotage <strong>del</strong>la procedura<br />

amichevole, le conseguenze per <strong>il</strong> mobber; tutto ciò insinua dubbi sull‟effettività<br />

<strong>del</strong>la tutela, sebbene non si voglia valutare l‟effettività <strong>del</strong>la stessa sulla sola base<br />

<strong>del</strong>la comminata sanzione. Dovrebbe essere allora prevista, tra i compiti <strong>del</strong><br />

Consigliere di Fiducia la comunicazione al soggetto mobbizzato che <strong>il</strong> ricorso <strong>alla</strong><br />

procedura informale, se conclusa positivamente con la cessazione <strong>del</strong><br />

comportamento molesto, determinerà l‟impunità per <strong>il</strong> mobber.<br />

Sarebbe tuttavia preferib<strong>il</strong>e che anche <strong>il</strong> procedimento informale si concludesse<br />

con una sanzione disciplinare, irrogata al responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> mobbing dal datore di<br />

lavoro a seguito <strong>del</strong>la segnalazione ricevuta dal Consigliere di Fiducia al termine<br />

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