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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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2.3 Conseguenze per <strong>il</strong> mobber<br />

In via generale, ripercorrendo la disciplina dei codici di condotta <strong>del</strong> settore <strong>del</strong>le<br />

cooperative, si osserva che „chiunque‟ sia stab<strong>il</strong>mente inserito all‟interno<br />

<strong>del</strong>l‟organizzazione aziendale può essere <strong>il</strong> soggetto molestatore. Non ci si<br />

sofferma, dunque, sull‟esistenza di una relazione gerarchica che faccia da sfondo al<br />

compimento <strong>del</strong>le azioni moleste, né sulla necessità che le condotte siano messe in<br />

atto da uno o più soggetti 50 ; mentre si evidenzia che “nei confronti degli<br />

autori/autrici di mobbing si applicheranno le misure disciplinari secondo quanto<br />

previsto dal contratto collettivo nazionale di settore e nei regolamenti interni <strong>del</strong>la<br />

cooperativa” 51 . Sulla clausola contrattuale ora ricordata possono manifestarsi<br />

alcune perplessità. Innanzitutto, sebbene la clausola rinvii alle disposizioni<br />

disciplinari, queste ultime tuttavia non dispongono quale tra le diverse sanzioni (dal<br />

richiamo verbale al licenziamento disciplinare) si debba applicare in caso di<br />

mobbing 52 ; mentre altre perplessità nascono dal combinato disposto di essa con la<br />

disciplina rispettivamente <strong>del</strong>la procedura informale o formale.<br />

In merito <strong>alla</strong> procedura informale, d<strong>alla</strong> lettera <strong>del</strong>le relative clausole non<br />

parrebbe soggetto a sanzione <strong>il</strong> mobber laddove le parti abbiano, appunto, raggiunto<br />

50 In nessun contratto <strong>del</strong> settore cooperativo si ha traccia <strong>del</strong>la distinzione tra mobbers<br />

principali, mobbers secondari e side mobbers (testimoni); presente invece in dottrina e in<br />

giurisprudenza: sul punto ancora BONA M., Responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e da mobbing sul lavoro, cit., p.<br />

1113.<br />

51 V. le „dichiarazioni di principio‟ di cui ai codici di condotta allegati all Ccnl 24 maggio 2004<br />

per i lavoratori <strong>del</strong>le cooperative di produzione e lavoro <strong>del</strong>l‟ed<strong>il</strong>izia e attività affini, cit. e<br />

all‟Accordo 8 luglio 2003 per <strong>il</strong> rinnovo <strong>del</strong> Ccnl 16 luglio 1999 per le cooperative<br />

metalmeccaniche, cit.<br />

52 Cfr. in tema di disciplina aziendale e sanzioni disciplinari: Ccnl 16 luglio 2002 per i lavoratori<br />

dipendenti <strong>del</strong>le cooperative e consorzi agricoli, cit., sub art. 38; Ccnl 16 luglio 1999 per gli addetti<br />

alle aziende cooperative metalmeccaniche; Ccnl 5 luglio 1999 per i lavoratori dipendenti da aziende<br />

cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari,<br />

cit., sub art. 55; in nessuno dei contratti cit. (ma l‟elenco potrebbe essere ben più lungo) si ha un<br />

riferimento espresso al mobbing; cosa che invece accade fuori dal settore <strong>del</strong>le cooperative e,<br />

precisamente, nel Ccnl 24 luglio 2004, settore turismo, sub art. 153, dove “le parti intendono<br />

considerare <strong>il</strong> mobbing, per quanto attiene <strong>alla</strong> gestione disciplinare, come una fattispecie<br />

ricompressa nella previsione <strong>del</strong> licenziamento senza diritto al preavviso”. Si tratta di una clausola<br />

tuttavia rimasta isolata nel panorama contrattualistico.<br />

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