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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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ichiamato, insorta la controversia la vittima e <strong>il</strong> mobber daranno “mandato a<br />

conc<strong>il</strong>iare e a transigere, così da porre in essere una conc<strong>il</strong>iazione o una transazione<br />

non impugnab<strong>il</strong>e ex articolo 2113 c.c. e articoli 410 e 411 c.p.c. L‟esaurimento<br />

<strong>del</strong>la procedura di conc<strong>il</strong>iazione costituisce condizione di procedib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>l‟azione<br />

giudiziaria”.<br />

La procedura prevista appare di diffic<strong>il</strong>e applicazione poiché presuppone l‟esito<br />

negativo <strong>del</strong>la conc<strong>il</strong>iazione informale. S‟immagini <strong>il</strong> caso in cui, chiusa<br />

negativamente la procedura informale avanti al Consigliere di Fiducia (ad esempio<br />

perché questi non ha ritenuto esservi sufficienti indizi), le parti in lite, qualora<br />

abbiano optato consensualmente per <strong>il</strong> ricorso all‟arbitrato, ma non abbiano definito<br />

la controversia nei primi due tentativi di conc<strong>il</strong>iazione (in sede aziendale prima e<br />

regionale poi), si vedano nuovamente „nelle mani‟ di un organo amministrativo già<br />

conosciuto in sede di procedura informale, <strong>il</strong> Consigliere di Fiducia, che sulla lite<br />

probab<strong>il</strong>mente un‟idea avrà già! Infatti, la clausola contrattuale non precisa se si<br />

debba trattare di un Consigliere di Fiducia differente, rispetto a quello che ha<br />

definito la procedura informale, né mette a disposizione <strong>del</strong>le parti interessate<br />

strumenti per contestare un‟ipotetica imparzialità <strong>del</strong>l‟arbitro. Si potrebbe, forse,<br />

comunque, applicare in via analogica la clausola di risoluzione anticipata<br />

dall‟incarico <strong>del</strong> Consigliere di Fiducia: così comprendendo l‟ipotesi in esame tra le<br />

“situazioni che denotino insoddisfazione e comprovata incapacità a svolgere <strong>il</strong><br />

ruolo”, contenuta nel regolamento sulla nomina e revoca <strong>del</strong> Consigliere di Fiducia.<br />

Tuttavia permangono dubbi sull‟ut<strong>il</strong>izzab<strong>il</strong>ità di tale clausola: non solo per la<br />

struttura <strong>del</strong>la clausola che lascia ampio spazio all‟immaginario (si pensi <strong>alla</strong><br />

genericità <strong>del</strong> termine „situazioni che denotino insoddisfazione‟), ma anche e<br />

soprattutto perché essa comporta la cessazione definitiva dall‟incarico.<br />

L‟ultima <strong>del</strong>le procedure previste nei codici di condotta è la c.d. denunzia<br />

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