il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...
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2.2 Tutela ex post: procedure di denuncia e composizione <strong>del</strong>le controversie<br />
La <strong>persona</strong> che subisce atti e comportamenti molesti sul luogo di lavoro è<br />
tutelata dalle procedure di composizione dei conflitti previste dai codici di condotta<br />
(recanti appunto „procedure da adottare in caso di mobbing‟ 45 ), procedure<br />
sostanzialmente di tre tipi: la procedura informale e riservata; <strong>il</strong> ricorso<br />
all‟arbitrato; la procedura formale, fatto salvo in ogni caso <strong>il</strong> ricorso <strong>alla</strong> tutela<br />
giurisdizionale, avanti al giudice <strong>del</strong> lavoro. Ove contemplate, dette procedure<br />
hanno identico tenore nei codici d‟ogni settore merceologico. Inoltre, esse non<br />
rappresentano una novità nell‟ambito <strong>del</strong>le cooperative: si tratta infatti di strumenti<br />
già sperimentati in questo settore per combattere i comportamenti indesiderati a<br />
sfondo sessuale, sulla scorta <strong>del</strong>le indicazioni di matrice comunitaria 46 .<br />
La procedura informale e riservata, amministrata dal Consigliere di Fiducia,<br />
«consiste nel tentativo di composizione <strong>del</strong>la controversia mediante rapporto diretto<br />
con l‟autore/autrice <strong>del</strong> mobbing». Il fine di questa procedura è assicurare, a seguito<br />
di dialogo tra le parti e con la mediazione <strong>del</strong> Consigliere di Fiducia, che la parte<br />
molestatrice si asterrà dal compiere, in futuro, altri comportamenti indesiderati 47 .<br />
45 Cfr. Accordo 24 maggio 2004 per <strong>il</strong> rinnovo <strong>del</strong> Ccnl 9 febbraio 2000 per le cooperative di<br />
produzione e lavoro <strong>del</strong>l‟ed<strong>il</strong>izia e attività affini, cit. e Accordo 8 luglio 2003 per <strong>il</strong> rinnovo <strong>del</strong> Ccnl<br />
16 luglio 1999 per le cooperative metalmeccaniche, cit.<br />
46 Si veda <strong>il</strong> codice di condotta contro le molestie sessuali <strong>del</strong> 10 maggio 2001 adottato dalle<br />
singole cooperative toscane per iniziativa <strong>del</strong>le Associazioni regionali <strong>del</strong>le cooperative agci,<br />
Confcooperative e Legacoop <strong>del</strong>la regione Toscana. La fonte comunitaria di riferimento è la<br />
Raccomandazione <strong>del</strong>la Commissione 27 novembre 1991, n. 92/131/Cee, sulla tutela <strong>del</strong>la dignità<br />
<strong>del</strong>le donne e degli uomini sul lavoro e al relativo codice di condotta contro le molestie sessuali.<br />
47 Si notino le sim<strong>il</strong>itudini con la procedura informale di cui <strong>alla</strong> Racc. 92/131/Cee cit., ove si<br />
afferma che “bisognerebbe consigliare i dipendenti di risolvere dove possib<strong>il</strong>e <strong>il</strong> problema per via<br />
informale. In taluni casi potrebbe risultare sufficiente cercare di spiegare <strong>alla</strong> <strong>persona</strong> che si<br />
comporta scorrettamente che <strong>il</strong> comportamento da essa assunto non è ben accetto, che offende o crea<br />
disagio e che interferisce con lo svolgimento <strong>del</strong> lavoro. In circostanze in cui sia troppo diffic<strong>il</strong>e o<br />
imbarazzate affrontare <strong>il</strong> problema per proprio conto, una alternativa potrebbe consistere nell‟aiuto<br />
sollecitato e nell‟opera di mediazione di un unico amico comprensivo o di un consulente di fiducia.<br />
Se <strong>il</strong> comportamento indesiderato permane o non si è in grado di risolvere <strong>il</strong> problema con mezzi<br />
informali, <strong>il</strong> problema va sollevato tramite una denunzia ufficiale”; si veda infine sull‟importanza<br />
<strong>del</strong>la mediazione sociale e in generale sulla funzione di assistenza psicologica e di consulenza<br />
giuridica <strong>del</strong> Consigliere di Fiducia nel corso <strong>del</strong>la procedura: BOSCATI A., Mobbing e<br />
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