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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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In dottrina si è poi evidenziato come questo tipo di previsioni contrattuali abbia<br />

natura meramente obbligatoria, senza implicazioni sulla disciplina <strong>del</strong> rapporto di<br />

lavoro. La violazione <strong>del</strong>le clausole in questione, in ogni caso, si presterebbe ad<br />

essere colpito mediante ricorso al procedimento ex art. 28 <strong>del</strong>lo Statuto dei<br />

lavoratori 33 .<br />

Non è contemplato un codice di condotta nemmeno nel contratto collettivo per i<br />

lavoratori dipendenti <strong>del</strong>le cooperative e consorzi agricoli 34 , sebbene si dedichi un<br />

apposito titolo (“molestie sessuali e mobbing”) all‟argomento. Le parti, dopo aver<br />

richiamato principi consolidati nel diritto internazionale 35 , affermano la necessità di<br />

promuovere “adeguate e opportune iniziative al fine di monitorare, contrastare,<br />

prevenire, situazioni che sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute<br />

fisica e mentale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza<br />

<strong>del</strong>l‟ambiente di lavoro”; tuttavia nulla è dato sapere su quali siano e come si<br />

attuino le c.d. „iniziative opportune‟. Mentre sono ben <strong>del</strong>ineati due fondamentali<br />

aspetti, comuni anche ad altri contratti <strong>del</strong>la cooperazione 36 : l‟impegno di tutti gli<br />

attori presenti in azienda ad instaurare “relazioni inter<strong>persona</strong>li improntate al<br />

rispetto reciproco in cui ciascuno è tenuto a rispettare la dignità e la <strong>persona</strong>lità<br />

<strong>del</strong>l‟altro”; <strong>il</strong> compito <strong>del</strong> datore di lavoro di monitorare l‟ambiente di lavoro in<br />

quanto è <strong>il</strong> soggetto garante <strong>del</strong>la salute sul luogo di lavoro, contrattualmente<br />

responsab<strong>il</strong>e anche <strong>del</strong>le lesioni dei diritti <strong>del</strong>la <strong>persona</strong>lità. Infine si riconosce che<br />

33<br />

In questi termini BOSCATI A., Mobbing e contrattazione collettiva nel settore privato, cit., p.<br />

208.<br />

34<br />

Ccnl 16 luglio 2002 per i lavoratori dipendenti <strong>del</strong>le cooperative e consorzi agricoli, cit.<br />

35<br />

Il riferimento è <strong>alla</strong> Dichiarazione universale dei diritti <strong>del</strong>l‟uomo, New York 10 dicembre<br />

1948, sub art. 23; <strong>alla</strong> Convenzioni <strong>del</strong>le Nazioni Unite sull‟eliminazione di ogni forma di<br />

discriminazione nei confronti <strong>del</strong>la donna, New York 8 dicembre 1979 (ratificata dall‟Italia <strong>il</strong> 10<br />

giugno 1985, ordine di esecuzione dato con legge 14 marzo 1985 n. 132, in vigore dal 10 luglio<br />

1985, sub artt. 1 e 12); <strong>alla</strong> Convenzione internazionale sull‟eliminazione di tutte le forme di<br />

discriminazioni razziale, New York 21 dicembre 1965 (resa esecutiva in Italia con l. 13 ottobre 1975<br />

n. 654, in vigore dal 4 febbraio 1976); <strong>alla</strong> Convenzione per la salvaguardia dei diritti <strong>del</strong>l‟uomo e<br />

<strong>del</strong>le libertà fondamentali <strong>del</strong>la Comunità europea, Roma 4 novembre 1950.<br />

36<br />

Cfr. (Testo Unico) Ccnl 9 novembre 2006 per i dipendenti <strong>del</strong> settore autotrasporto merci,<br />

spedizione e logistica, sub art. 46, cit.<br />

208

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