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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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dimenticare che le attività moleste spesso sono oggetto di tutela specifica nel nostro<br />

ordinamento positivo 19 . Ciò vale in particolare per gli atti che possono sfociare nei<br />

reati di lesione colposa, ingiuria, diffamazione (“in atti di ost<strong>il</strong>ità, attacchi <strong>alla</strong><br />

reputazione, creazione di falsi pettegolezzi, insinuazioni malevoli, segnalazioni<br />

diffamatorie”), in violazioni di norme di legislazione speciale oppure in esercizi<br />

abusivi <strong>del</strong> potere direttivo, di vig<strong>il</strong>anza, di controllo e <strong>del</strong> potere disciplinare <strong>del</strong><br />

datore di lavoro (“attribuzioni di errori altrui, carenza di informative o informazioni<br />

volutamente errate al fine di creare problemi, controlli e sorveglianza continui,<br />

minacce di trasferimenti, apertura di corrispondenza”, “difficoltà di permessi o<br />

ferie, assenza di promozioni o passaggio di grado, ingiustificata rimozione da<br />

incarichi già ricoperti 20 , svalutazione dei risultati ottenuti”). Altre volte, invece, <strong>il</strong><br />

comportamento considerato nella sua dimensione astratta e isolata non dà adito a<br />

condotte punib<strong>il</strong>i, rientrando nei poteri contrattuali <strong>del</strong> datore di lavoro. In tutti<br />

questi possib<strong>il</strong>i e diversi casi sarà (ancora una volta) compito <strong>del</strong> giudice<br />

differenziare tra: mobbing, diversa <strong>il</strong>lecita fattispecie tipizzata, mere situazioni di<br />

conflittualità inter<strong>persona</strong>li o legittimo esercizio dei poteri derivanti dal rapporto di<br />

lavoro 21 .<br />

Infine alcuni riferimenti sul luogo eletto <strong>del</strong> mobbing: l‟azienda. Il mobbing,<br />

quale una <strong>del</strong>le possib<strong>il</strong>i cause pregiudizievoli <strong>del</strong>la salute, nasce nel contesto di<br />

relazioni inter<strong>persona</strong>li che si stab<strong>il</strong>iscono negli ambienti di lavoro 22 .<br />

19 SCOGNAMIGLIO R., A proposito <strong>del</strong> mobbing, cit., p. 501 ss.<br />

20 Si segnala l‟individuazione in giurisprudenza <strong>del</strong> diverso fenomeno <strong>del</strong> c.d. straining: v. Trib.<br />

Bergamo, 20 giugno 2005, in FI, 2005, I, p. 3357 ss., secondo cui “<strong>il</strong> demansionamento di una<br />

dipendente protrattosi per lungo tempo, ma non accompagnato da altri comportamenti ost<strong>il</strong>i,<br />

configura condotta di straining e non di mobbing, fonte <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong>la lavoratrice di ottenere <strong>il</strong><br />

risarcimento <strong>del</strong> <strong>danno</strong> <strong>alla</strong> professionalità, <strong>del</strong> <strong>danno</strong> biologico e <strong>del</strong> <strong>danno</strong> morale”. Si v. Manna<br />

A., Mobbing e straining come fattispecie determinative di <strong>danno</strong>: ut<strong>il</strong>e un intervento normativo?,<br />

cit., p. 705 ss.<br />

21 GRAGNOLI E., voce Mobbing, cit., p. 693 ss.<br />

22 Secondo BOSCATI A., Mobbing e contrattazione collettiva nel settore privato, cit., p. 201 ss,<br />

fattispecie concrete di mobbing possono rinvenirsi in ambito scolastico, in ambito fam<strong>il</strong>iare, in<br />

ambito universitario, cioè in tutti quegli ambienti caratterizzati da una continuità e contiguità<br />

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