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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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collettività in seno <strong>alla</strong> quale presta la propria opera. In particolare le attività di<br />

mobbing si sostanziano in atti di ost<strong>il</strong>ità, attacchi <strong>alla</strong> reputazione, creazione di falsi<br />

pettegolezzi, insinuazioni malevoli, segnalazioni diffamatorie, attribuzioni di errori<br />

altrui, carenza di informative o informazioni volutamente errate al fine di creare<br />

problemi, controlli e sorveglianza continui, minacce di trasferimenti, apertura di<br />

corrispondenza, difficoltà di permessi o ferie, assenza di promozioni o passaggio di<br />

grado, ingiustificata rimozione da incarichi già ricoperti, svalutazione dei risultati<br />

ottenuti” 14 .<br />

Confrontando le disposizioni contrattuali ora richiamate con le elaborazioni <strong>del</strong>le<br />

scienze sociali <strong>del</strong> lavoro, <strong>del</strong>la dottrina giuslavorista e <strong>del</strong>la giurisprudenza<br />

„creativa‟ dei Tribunali possono formularsi alcune considerazioni. Innanzitutto non<br />

compare, almeno nella contrattazione collettiva riferib<strong>il</strong>e alle organizzazioni<br />

sindacali maggiori 15 , la classica distinzione tra mobbing orizzontale, verticale e<br />

ascendente; né è presente una volontà definitoria compiuta o perfetta: obiettivo<br />

<strong>del</strong>la contrattazione collettiva non vuol essere quello di sostituirsi al legislatore<br />

nella definizione <strong>del</strong> fenomeno, bensì di porre freni al suo d<strong>il</strong>agare e nel far ciò,<br />

tracciare linee essenziali (leggasi condotte e caratteri fenomenici esemplificativi)<br />

che, sul piano pratico, siano espressione di condotte moleste, anche <strong>alla</strong> stregua <strong>del</strong><br />

costume e <strong>del</strong>la morale.<br />

In secondo luogo non pare darsi valore determinante all‟elemento soggettivo,<br />

ossia <strong>alla</strong> volontà di nuocere <strong>del</strong> mobber, considerandosi sufficiente ai fini<br />

14 Cfr. Accordo 8 luglio 2003 per <strong>il</strong> rinnovo <strong>del</strong> Ccnl 16 luglio 1999 per gli addetti alle aziende<br />

cooperative metalmeccaniche, e Ccnl 24 maggio 2004 per i lavoratori <strong>del</strong>le cooperative di<br />

produzione e lavoro <strong>del</strong>l‟ed<strong>il</strong>izia e attività affini.<br />

15 Cenni in tal senso si hanno invece nelle clausole contrattuali di contratti collettivi stipulati da<br />

organizzazioni sindacali minori: si veda ad esempio Ccnl 26 ottobre 2004 per i soci e dipendenti<br />

<strong>del</strong>le cooperative esercenti attività nel settore meccanico; Ccnl 26 ottobre 2004 per i dipendenti <strong>del</strong>le<br />

cooperative esercenti servizi di pulizia e aus<strong>il</strong>iari, nonché servizi integrativi e multiservizi<br />

merceologici ai vari settori; Ccnl 30 settembre 2005 per i soci e dipendenti <strong>del</strong>le cooperative<br />

esercenti attività nel settore artistico, informatico, sport e spettacolo; Ccnl 20 luglio 2005 per i<br />

lavoratori dipendenti <strong>del</strong>le aziende e per i dipendenti soci lavoratori <strong>del</strong>le cooperative nel settore<br />

terziario e servizi, esercenti l‟attività di centro elaborazione dati.<br />

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