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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo, in modo sistematico e<br />

abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine<br />

la destab<strong>il</strong>izzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado <strong>del</strong>le<br />

condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la<br />

dignità <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> nell‟ambito <strong>del</strong>l‟ufficio di appartenenza o addirittura, tali da<br />

escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento” 12 .<br />

Un tentativo descrittivo si ha anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro<br />

per i dipendenti da imprese <strong>del</strong>la distribuzione cooperativa a mente <strong>del</strong> quale si<br />

intendono per mobbing: “tutte quelle azioni e tutti quei comportamenti che, attuati<br />

in modo sistematico, duraturo e con evidente premeditazione, mirano a<br />

discriminare, screditare, offendere o vessare <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> e comunque a<br />

danneggiarlo nella sua <strong>persona</strong>lità o dignità, incidendo sulla di lui situazione privata<br />

e professionale, nonché sulle relazioni sociali, oltre che sulla salute” 13 .<br />

Si può ricordare, ancora, <strong>il</strong> contratto collettivo nazionale per i lavoratori <strong>del</strong>le<br />

cooperative di produzione e lavoro <strong>del</strong>l‟ed<strong>il</strong>izia e attività affini, nonché l‟accordo<br />

per <strong>il</strong> rinnovo <strong>del</strong> contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle aziende<br />

cooperative metalmeccaniche. Tali contratti collettivi nazionali oltre a descrivere <strong>il</strong><br />

mobbing contengono un‟esemplificazione <strong>del</strong>le attività e dei comportamenti molesti<br />

nei confronti <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>. Così per mobbing si intendono: “tutti quegli atti e<br />

comportamenti posti in essere dai datori di lavoro, capi, intermedi e colleghi, che si<br />

traducono in atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con specifica<br />

determinazione e carattere di continuità atti ad arrecare danni r<strong>il</strong>evanti <strong>alla</strong><br />

condizione psicofisica <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, ovvero anche al solo fine di allontanarlo d<strong>alla</strong><br />

12<br />

Cfr. Ccnl 16 luglio 2002 per i lavoratori dipendenti <strong>del</strong>le cooperative e consorzi agricoli,<br />

allegato “molestie sessuali e mobbing”.<br />

13<br />

Cfr. Ccnl 17 ottobre 2005 per i dipendenti da imprese <strong>del</strong>la distribuzione cooperativa, sub art.<br />

36 “misure da adottare per la prevenzione e la repressione di ogni forma di violenza morale e<br />

persecuzione psicologica (cd. mobbing) negli ambienti di lavoro”.<br />

201

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