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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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3.1 Il <strong>danno</strong> da mobbing e la lesione <strong>del</strong>la dignità <strong>del</strong>la <strong>persona</strong> <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />

Come detto in principio <strong>il</strong> <strong>danno</strong> da mobbing quasi tipico è quello che investe la<br />

lesione psicofisica, tuttavia sarebbe riduttivo circoscrivere solo ad esso tale voce di<br />

<strong>danno</strong>. Infatti, non si tratta unicamente di un <strong>danno</strong> di natura psichica, dovendosi<br />

tenere in doverosa considerazione che nel mobbing “i beni in gioco non sono<br />

soltanto quelli <strong>del</strong> benessere fisico e <strong>psichico</strong>, ma anche quelli <strong>del</strong>la libertà e dignità<br />

umana” 75 ; deriva così che dal mobbing possono aversi conseguenze negative anche<br />

sulla <strong>persona</strong>lità e sull‟integrità morale <strong>del</strong>la vittima, ossia sulla sua dignità.<br />

Lo spirito che anima l‟art. 2087 c.c. è ben descritto d<strong>alla</strong> giurisprudenza laddove<br />

si afferma: “<strong>il</strong> datore di lavoro deve garantire una necessaria tutela anche <strong>del</strong>la<br />

<strong>persona</strong>lità morale e <strong>del</strong>la dignità umana. Pertanto è sanzionab<strong>il</strong>e con <strong>il</strong><br />

risarcimento ogni atteggiamento che travalichi <strong>il</strong> diritto ad ottenere dal <strong>lavoratore</strong><br />

una corretta prestazione, nel presupposto, ovvio, che si tratti <strong>del</strong>la parte più debole<br />

<strong>del</strong> rapporto e quindi, in astratto, <strong>del</strong>la parte disposta ( o costretta) a subire pressioni<br />

od um<strong>il</strong>iazioni pur di mantenere la sua fonte di reddito. Intesa in tal modo, la norma<br />

codicistica (supportata dal disposto costituzionale) appronta un diaframma ben<br />

preciso fra gli obblighi contrattuali inerenti al sin<strong>alla</strong>gma e ogni manifestazione di<br />

supremazia datoriale che a quel sin<strong>alla</strong>gma non sia funzionale e che,<br />

nell‟immanente squ<strong>il</strong>ibrio fra le due parti, consenta a chi offre <strong>il</strong> lavoro di<br />

pretendere da chi lo presta qualcosa in più rispetto <strong>alla</strong> corretta prestazione od<br />

addirittura, secondo alcune istanze attuali, una sorta di partecipazione totale al<br />

momento imprenditoriale, se non addirittura di devozione. La regola, dunque,<br />

impedisce ogni forma di pressione rivolta al <strong>lavoratore</strong> che sia estranea<br />

75 PIZZOFERRATO A., Mobbing e <strong>danno</strong> esistenziale: verso una revisione <strong>del</strong>la struttura<br />

<strong>del</strong>l‟<strong>il</strong>lecito civ<strong>il</strong>e, cit., p. 313.<br />

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