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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra<br />

una causa umana imputab<strong>il</strong>e e una concausa naturale antecedente non imputab<strong>il</strong>e 52 .<br />

Il tema <strong>del</strong>la prova, oltre ad avere un‟importanza sistematica nel tessuto<br />

descrittivo, ha altresì r<strong>il</strong>evanza pratica nell‟individuazione di cosa sia <strong>il</strong> mobbing<br />

rispetto a cosa non lo sia; infatti, in base a cosa si riesce a provare “tutto è mobbing<br />

oppure nulla è mobbing”, per usare una locuzione <strong>del</strong>la giurisprudenza di merito,<br />

ormai d‟uso comune 53 .<br />

Qui <strong>il</strong> giudice valuta e le parti propongono, al fine di veder riconosciuta o negata<br />

tutela, in quei casi in cui <strong>il</strong> datore di lavoro pone in essere comportamenti che pur<br />

formalmente corretti si risolvono in una forma di pressione o di accerchiamento tale<br />

da indurre <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> ad avvertire una sorta di presenza costante, oppure la<br />

consapevolezza che ogni manifestazione <strong>del</strong>la sua <strong>persona</strong>lità non è gradita al<br />

datore di lavoro.<br />

Si è visto che non si tratta tuttavia di un‟operazione priva di complicazioni,<br />

poiché <strong>il</strong> fenomeno in esame si caratterizza, a tutt‟oggi, per l‟assenza di una<br />

precisazione e <strong>del</strong>imitazione <strong>del</strong>l‟oggetto e per tutte le ricadute in tema di onere<br />

<strong>del</strong>la prova, nonché in tema di liquidazione <strong>del</strong> <strong>danno</strong>.<br />

Per tutte queste ragioni diventa ancora più importante procedere con prudenza<br />

metodologica nella <strong>del</strong>icata materia <strong>del</strong>l‟onere <strong>del</strong>la prova. È questo un<br />

52 Tribunale di Tempio Pausania, 10 luglio 2003, in RIDL, 2004, II, p. 304 ss., con nota di<br />

CIMAGLIA; Cass. 5 novembre 1999, n. 12339, in OGL, 2000, I, p. 391 ss., con nota di LUDOVICO:<br />

nel caso di specie i giudici di legittimità hanno statuito “<strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> (nella specie, dirigente) che, a<br />

seguito di demansionamento e forzata inattività, subisca uno stress psicofisico con conseguente<br />

infarto, ha diritto al risarcimento <strong>del</strong> <strong>danno</strong> biologico, nell‟intera misura quantificata; né, a<br />

circoscrivere la responsab<strong>il</strong>ità datoriale, r<strong>il</strong>eva l'esistenza di una concausa naturale antecedente, in<br />

quanto una comparazione <strong>del</strong> grado di incidenza di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto fra<br />

una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputab<strong>il</strong>e e una<br />

concausa naturale non imputab<strong>il</strong>e.<br />

53 Trib. Forlì, 15 marzo 2001, cit.<br />

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