il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...
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comportamento è stato doloso si risarciranno anche le conseguenze non<br />
prevedib<strong>il</strong>i 42 .<br />
Per fronteggiare le difficoltà connesse al tema onere <strong>del</strong>la prova va ricordato<br />
che, da parte di certa giurisprudenza, non si mette in pratica lo schema probatorio<br />
così come <strong>del</strong>ineato nella sua forma rigorosa: si afferma che incombe sul datore di<br />
lavoro l‟onere di provare l‟avvenuto apprestamento nell‟esercizio <strong>del</strong>l‟impresa <strong>del</strong>le<br />
misure che secondo la particolarità <strong>del</strong> lavoro, l‟esperienza e la tecnica sono<br />
necessarie a tutelare l‟integrità fisica e la <strong>persona</strong>lità morale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>;<br />
trasferendo, in tal modo, l‟onere probatorio liberatorio in capo al datore di lavoro 43 .<br />
Infine, l‟onere probatorio può essere temperato mediante <strong>il</strong> ricorso alle<br />
presunzioni 44 . Quest‟affermazione permette di aprire una parentesi sui mezzi di<br />
prova. La giurisprudenza pare concorde nell‟affermare che l‟onere probatorio possa<br />
assolversi attraverso tutti i mezzi che l‟ordinamento processuale pone a<br />
disposizione: deposito di documentazione, prova testimoniale su fatti accaduti e<br />
narrati da congiunti e/o colleghi di lavoro, prova per presunzioni.<br />
42 LUCIANI V., Danni <strong>alla</strong> <strong>persona</strong> e rapporto di lavoro, cit., p. 166.<br />
43 Cass. 6 settembre 1995, n. 9401, in GCM, 1995, p. 1617 ss., secondo cui “incombe al datore di<br />
lavoro l‟onere di provare l‟avvenuto adempimento (<strong>del</strong>l‟obbligo di sicurezza), che riguarda non solo<br />
le attrezzature, i macchinari e i servizi che <strong>il</strong> datore di lavoro fornisce o deve fornire ma anche<br />
l‟ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall‟imprenditore<br />
devono prevenire sia i rischi insiti in quell‟ambiente sia i rischi derivanti dall‟azione di fattori ad<br />
esso esterni ed inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova”; conforme Cass. 9 maggio 1998, n.<br />
4721, in OGL, 1998, I, p. 651; Cass. 18 maggio 2007, n. 11622, in RCP, 2007, p. 2293 ss.<br />
In dottrina, in questo senso, cfr. LUCIANI V., Danni <strong>alla</strong> <strong>persona</strong> e rapporto di lavoro, cit., p.<br />
160.<br />
44 Trib. Forlì, 28 gennaio 2005, cit.: <strong>il</strong> giudice richiama l‟art. 4, c. 4, <strong>del</strong> d.lgs. 216/2003,<br />
attuazione <strong>del</strong>la direttiva 2000/78/Ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di<br />
condizioni di lavoro poiché detta una regola originale di valutazione <strong>del</strong>la prova: „<strong>il</strong> ricorrente al fine<br />
di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio <strong>danno</strong>, può dedurre in<br />
giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi precisi e concordanti<br />
che <strong>il</strong> giudice valuterà ai sensi <strong>del</strong>l‟art. 2729, c.1, c.c.‟. In dottrina v. per tutti SCOGNAMIGLIO R., A<br />
proposito <strong>del</strong> mobbing, cit., p. 507, l‟Autore, ricordando la difficoltà cui si può andare incontro nella<br />
verifica storica dei fatti, ritiene che oltre ai mezzi di prova maggiormente diffusi (disposizioni<br />
testimoniali e risultanze documentali) la vittima possa fare ricorso alle presunzioni ex art. 2729 c.c.,<br />
che consentono di risalire dal fatto noto, gli episodi denunziati dal <strong>lavoratore</strong>, al fatto ignoto <strong>del</strong>la<br />
sua persecuzione. Sui limiti all‟ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>la prova per presunzioni nonché in genere sull‟indagine<br />
relativa al mobbing sul piano processuale si veda altresì MAZZAMUTO S., Una r<strong>il</strong>ettura <strong>del</strong> mobbing:<br />
obbligo di protezione e condotte plurime di inadempimento, cit., p. 694.<br />
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