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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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A tal proposito, la migliore dottrina e giurisprudenza affermano che <strong>il</strong> carattere<br />

mobbizzante <strong>del</strong>le condotte non può essere desunto da mere osservazioni o<br />

valutazioni di carattere soggettivo, dovendo invece presentare caratteristiche<br />

strutturali durature e oggettive e, come tali, verificab<strong>il</strong>i e documentab<strong>il</strong>i tramite<br />

riscontri altrettanto oggettivi, in grado di confermare o meno la protesta <strong>del</strong><br />

<strong>lavoratore</strong> 39 .<br />

Inoltre, chi invoca tutela deve fornire integralmente la prova <strong>del</strong>l‟accertamento<br />

<strong>del</strong>la lesione di un interesse protetto e soltanto al suo positivo riscontro procedere<br />

nella verifica se dall‟<strong>il</strong>lecito siano derivate conseguenze <strong>danno</strong>se e se queste siano<br />

collegate eziologicamente <strong>alla</strong> lesione stessa 40 . Così ragionando, <strong>il</strong> nesso di<br />

causalità tra comportamento e danni sussiste quando i danni sono una conseguenza<br />

immediata e diretta, nonché prevedib<strong>il</strong>e <strong>del</strong>la condotta. In particolare, gli effetti si<br />

sono verificati in quanto conseguenza <strong>del</strong>l‟evento lesivo (c.d. teoria <strong>del</strong>la condicio<br />

sine qua non) 41 ; mentre i danni r<strong>il</strong>evanti sono tutti quelli considerati prevedib<strong>il</strong>i<br />

secondo <strong>il</strong> criterio <strong>del</strong>la causalità adeguata, a mente <strong>del</strong> quale sono imputab<strong>il</strong>i al<br />

datore di lavoro tutte le conseguenze che potevano prevedersi secondo la normale<br />

esperienza. Tuttavia, nel caso di mobbing questo limite non opera, poiché se <strong>il</strong><br />

39 Trib. M<strong>il</strong>ano, 20 maggio 2000, cit.; App. Firenze, 4 febbraio 2003, in DL, 2003, p. 354 ss.;<br />

Cass. 6 luglio 2002, n. 9856, in GI, 2003, p. 1603 ss.; Cass. 7 ottobre 2002, n. 14323, in RIDL, 2003,<br />

II, p. 266 ss., con commento di GARATTONI; VALLEBONA A., Mobbing: qualificazione, oneri<br />

probatori e rimedi, cit., p.11, secondo cui nel caso <strong>del</strong> mobbing orizzontale <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> deve<br />

provare la persecuzione da parte dei colleghi o dei sottoposti (al fine di fondare la responsab<strong>il</strong>ità<br />

extracontrattuale di costoro), nonché la conoscenza o conoscib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> mobbing da parte <strong>del</strong> datore<br />

di lavoro (al fine di fondare anche la responsab<strong>il</strong>ità contrattuale). A questo punto sul datore di lavoro<br />

scatta l‟onere <strong>del</strong>la prova: egli deve dimostrare l‟adempimento <strong>del</strong> proprio obbligo positivo. Invece<br />

nel caso di mobbing discendente si opera <strong>alla</strong> stregua <strong>del</strong>la disciplina di cui ai divieti di<br />

discriminazione e di atti a motivo <strong>il</strong>lecito, onde per cui grava sul <strong>lavoratore</strong> l‟onere di provare e<br />

dedurre la violazione di un divieto, cioè nel caso di specie la persecuzione.<br />

40 LUCIANI V., Danni <strong>alla</strong> <strong>persona</strong> e rapporto di lavoro, cit., p. 157; Oliva U., L‟avvocato e i<br />

problemi giuridici <strong>del</strong> mobbing, in LG, 2003, p. 333.<br />

41 Cass. 2 gennaio 2002, n. 5, in RCP, 2003, p. 1074 ss., con nota di DE FAZIO; secondo la<br />

Suprema Corte “assumono r<strong>il</strong>evanza non soltanto gli eventi che costituiscono una conseguenza<br />

necessitata <strong>del</strong>la condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico ex ante, ma anche tutti gli<br />

eventi possib<strong>il</strong>i, rispetto ai quali la condotta medesima si ponga con un nesso di causalità adeguata;<br />

pertanto, anche una condizione lavorativa stressante può costituire fonte di responsab<strong>il</strong>ità per <strong>il</strong><br />

datore di lavoro, sempre che sia provata la sussistenza di un rapporto di causalità fra tale condizione<br />

e l‟evento”.<br />

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