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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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Un diverso rimedio consiste nel ricorso all‟autorità giudiziaria. Al momento, la<br />

pronunzia <strong>del</strong> giudice che accerta la ricorrenza <strong>del</strong> mobbing e ordina la cessazione<br />

<strong>del</strong> comportamento vessatorio è <strong>il</strong> rimedio più ut<strong>il</strong>izzato. La dottrina r<strong>il</strong>eva poi la<br />

possib<strong>il</strong>ità di ricorrere, anziché al rito <strong>del</strong> lavoro, <strong>alla</strong> tutela cautelare. Infatti,<br />

trattandosi di un intervento che deve caratterizzarsi per essere rapido e urgente, in<br />

quanto volto a fermare tempestivamente la condotta, sarà possib<strong>il</strong>e ricorrere<br />

all‟azione di adempimento secondo <strong>il</strong> procedimento ordinario oppure ove vi siano i<br />

requisiti <strong>del</strong> periculum in mora e <strong>del</strong> fumus boni iuris, <strong>alla</strong> misura di urgenza ex art.<br />

700 c.p.c. 3 . Più precisamente, in sede cautelare è richiesta la sussistenza di atti di<br />

aggressione psicologica posti in essere in modo frequente e sistematico (periculum<br />

in mora) ed oggettivamente sussistenti in modo grave e verificab<strong>il</strong>e(fumus boni<br />

iuris), mentre sottolinea la giurisprudenza di merito, non r<strong>il</strong>eva la mera percezione<br />

soggettiva <strong>del</strong>la vittima 4 .<br />

Ulteriore rimedio, oltre all‟azione di adempimento eventualmente anticipata in<br />

via cautelare, è quello in via di autotutela; precisamente, si può ricorrere sia<br />

all‟autotutela conservativa, ad esempio rifiutando la prestazione lavorativa quando<br />

questa debba svolgersi in un ambiente mortificante 5 , sia a quella estintiva, mediante<br />

dimissioni per giusta causa, con conseguente diritto all‟indennità sostitutiva <strong>del</strong><br />

preavviso. È questa tuttavia una soluzione alquanto pericolosa: infatti, in tal modo<br />

la vittima collabora al compimento <strong>del</strong> disegno vessatorio <strong>del</strong> mobber, che così si<br />

libera <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> in modo lecito e addirittura per volontà di quest‟ultimo. In<br />

3<br />

VALLEBONA A., Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, cit., p. 11.<br />

4<br />

Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, cit., nel caso di specie <strong>il</strong> soggetto soffriva di manie di<br />

persecuzione.<br />

5<br />

Trib. M<strong>il</strong>ano 26 apr<strong>il</strong>e 2004, in LG, 2004, p. 1309 ss., secondo <strong>il</strong> giudice “nell‟ipotesi di scarso<br />

rendimento, l‟inadempimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> deve essere provato dal datore con specifico riguardo<br />

<strong>alla</strong> negligenza <strong>del</strong>lo stesso, potendo dipendere l‟inadeguatezza <strong>del</strong>la prestazione resa d<strong>alla</strong> stessa<br />

organizzazione <strong>del</strong>l‟impresa o, comunque, da fattori non imputab<strong>il</strong>i a colpa <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>. La prova<br />

<strong>del</strong>la colpa, tuttavia, può dal datore essere fornita anche sulla base di presunzioni gravi, precise e<br />

concordanti, com‟è allorquando <strong>il</strong> rendimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> sia stato valutato con riferimento non<br />

ad una media astratta di produzione di altri addetti a lavorazioni analoghe, bensì <strong>alla</strong> media concreta<br />

degli altri addetti allo stesso lavoro operanti in identiche condizioni”.<br />

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