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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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<strong>il</strong> Libro verde sia <strong>il</strong> Programma d‟azione non risultano, <strong>alla</strong> data attuale, essere stati<br />

ancora presentati.<br />

Si deve a questo punto prendere in esame un successivo atto <strong>del</strong>la Comunità<br />

Europea, la comunicazione <strong>del</strong>la Commissione al Consiglio e al Parlamento<br />

Europeo sull‟Accordo quadro europeo in materia di molestie e violenza sul luogo di<br />

lavoro 209 .<br />

Si tratta di un accordo autonomo, negoziato fra le parti sociali europee a livello<br />

interprofessionale, volto a prevenire e a gestire situazioni d‟intimidazione, di<br />

molestie o di violenza fisica sul luogo di lavoro.<br />

L‟accordo mira a impedire e, se <strong>del</strong> caso, a gestire i problemi di prepotenza,<br />

molestie sessuali e violenza fisica sul luogo di lavoro. Ivi si condanna ogni forma di<br />

molestia e di violenza e si ribadisce <strong>il</strong> dovere <strong>del</strong> datore di lavoro di tutelare i<br />

lavoratori contro tali rischi. Schematicamente si tratta di situazioni condannate dalle<br />

parti sociali, di fronte alle quali le imprese europee sono chiamate ad intervenire<br />

con una severità esemplare. Quindi, le imprese in Europa sono tenute ad adottare<br />

una politica di tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti e a fissare<br />

procedure per gestire i casi di molestie e violenza.<br />

In particolare, le molestie e le violenze sul luogo di lavoro possono essere di<br />

natura fisica, psicologica e sessuale, possono poi costituire incidenti isolati o<br />

comportamenti sistematici, avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o da<br />

parte di terzi, andare da manifestazioni lievi di mancanza di rispetto ad altri atti più<br />

gravi, come reati che richiedono l‟intervento <strong>del</strong>l‟autorità pubblica. Possono poi<br />

interessare qualsiasi <strong>lavoratore</strong> e qualsiasi posto di lavoro, indipendentemente<br />

209 Comunicazione <strong>del</strong>la Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo che presenta<br />

l‟Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro, 8 novembre 2007, Com<br />

(2007) 686.def. L‟accordo quadro europeo sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro è stato<br />

firmato <strong>il</strong> 26 apr<strong>il</strong>e 2007 da CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME e CEEP. Tale risultato è stato<br />

raggiunto in esito a una consultazione organizzata d<strong>alla</strong> Commissione europea, in base a quanto<br />

previsto dall'articolo 138 <strong>del</strong> trattato CE.<br />

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