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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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chiede loro di rivedere o completare la legislazione vigente 206 ; nella specie di<br />

provvedere a uniformare la definizione <strong>del</strong>la fattispecie <strong>del</strong> mobbing.<br />

Il parlamento sottolinea espressamente la responsab<strong>il</strong>ità degli Stati membri e<br />

<strong>del</strong>l‟intera società per <strong>il</strong> mobbing e la violenza sul lavoro, ravvisando in tale<br />

responsab<strong>il</strong>ità <strong>il</strong> punto centrale di una strategia di lotta contro tale fenomeno (punto<br />

11).<br />

Inoltre, nella lotta al mobbing si dà importanza <strong>alla</strong> necessità di acquisire<br />

conoscenze e scambiare esperienze, pertanto raccomanda l‟introduzione di un<br />

sistema di scambio di esperienze e l‟individuazione di procedure atte a risolvere <strong>il</strong><br />

problema per le vittime e a evitare sue recrudescenze (punto 12). Al fine di meglio<br />

conoscere <strong>il</strong> fenomeno un aiuto importante può provenire dagli studi statistici<br />

condotti dalle istituzioni comunitarie, nonché dagli studi comparati attraverso cui<br />

studiare <strong>il</strong> fenomeno “in relazione sia agli aspetti attinenti all‟organizzazione <strong>del</strong><br />

lavoro sia a quelli legati a fattori di genere, età, settore e tipo di professione” (punto<br />

15); è di aus<strong>il</strong>io anche lo scambio di esperienze in base al principio <strong>del</strong>le migliori<br />

pratiche tra le parti sociali dei vari Stati membri (punto 20).<br />

Ulteriore contromisura efficace è quella di provvedere da parte degli Stati<br />

membri <strong>alla</strong> formazione e informazione dei lavoratori dipendenti, <strong>del</strong>le parti sociali<br />

e dei medici <strong>del</strong> lavoro; ricordando la possib<strong>il</strong>ità di nominare sul luogo di lavoro<br />

una <strong>persona</strong> di fiducia <strong>alla</strong> quale i lavoratori possano eventualmente rivolgersi.<br />

Inoltre, <strong>il</strong> Parlamento ritiene sia doveroso interrogarsi sulla possib<strong>il</strong>ità di<br />

chiarificare o estendere <strong>il</strong> campo <strong>del</strong>la direttiva quadro sulla salute e sicurezza sul<br />

lavoro oppure sulla possib<strong>il</strong>ità di elaborare una nuova direttiva quadro come<br />

206 Gli ordinamenti <strong>del</strong> nord Europa presentano la seguente situazione: in Svezia è operativo un<br />

ente nazionale per la salute e la sicurezza; nei paesi scandinavi vige un codice di comportamento per<br />

i datori di lavoro; in Norvegia è proibita qualsiasi forma di molestia sul luogo di lavoro; in Germania<br />

sono aperti su tutto <strong>il</strong> territorio nazionale sportelli di ascolto; infine in Francia esiste una legislazione<br />

di materia, mentre in Olanda, Svizzera, Italia non c‟è ancora una disciplina specifica.<br />

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